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STATUTO
DEI VERDI
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PRINCIPI
Art.1 Dichiarazione sui
principi ispiratori
Art.2 Adesione ai Verdi
Art.3 Forum
Art.4 Denominazione e sede
ARTICOLAZIONE
DELLE STRUTTURE
Art.5 Organizzazione territoriale
Art.6 Federazioni regionali
Art.7 Federazioni provinciali
Art.8 Federazioni di comune
metropolitano
Art.9 Organi delle Federazioni
regionali , provinciali e di comune metropolitano
Art.10 Organi della Federazione
nazionale
Art.11 Assemblea nazionale
Art.12 Presidente
Art.13 Esecutivo
Art.14 Consiglio Federale
nazionale
Art.15 Tesoriere
Art.16 Disposizioni comuni
FINANZIAMENTO
Art.17 Finanziamento della
Federazione dei Verdi. Ripartizione. Quote
Art.18 Sostenitori
Art.19 Collegio dei revisori
DISCIPLINA
DEGLI ISCRITTI E NORME DI GARANZIA
Art.20 Doveri degli iscritti
e norme di garanzia
Art.21 Procedimento disciplinare
Art.22 Clausola compromissoria.
Giurì
Art.23 Modifiche statutarie
REGOLAMENTO
SULLE SANZIONI E PROCEDURE DISCIPLINARI
REGOLAMENTO
GARANZIE E MODALITA' DI PARTECIPAZIONE E DECISIONE DEI VERDI
REGOLAMENTO
DELL'ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE
REGOLAMENTO
E MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DEL GIURI'
TITOLO I
PRINCIPI
Art.1
Dichiarazione sui principi ispiratori
L’ambiente è il mondo
vitale del nostro pianeta, il sistema di relazioni fisiche e sociali che
lega tra loro gli umani; le altre specie animali, la natura, le cose.
Verde è chi assume
la tutela dell’ecosistema come ragione della propria identità, fondamentale
del proprio programma e della propria elaborazione culturale, e ispira
la propria azione anche istituzionale ai principi dell’ecologia della politica,
della trasparenza e della legalità.
Verde è chi vede nella
crescita economica, imperniata sullo sfruttamento più intenso ed
esteso della natura e del lavoro umano, la causa originaria dello stato
di degrado del nostro pianeta, della condizione alienata ed inquinata in
cui versano i paesi industrializzati e i loro abitanti, del sottosviluppo
crudele e desolante in cui si trovano i tre quarti dell’umanità.
Questa crescita cieca, squilibrata ed iniqua è la radice dell’oppressione
sociale di milioni di persone, spossessate del controllo sul proprio lavoro
e sul proprio destino, ed è uno dei fondamenti della subordinazione
di chi è più debole, del diverso, dello straniero.
Verde è chi ritiene
che le grandi migrazioni e il riprodursi di conflitti locali e di guerre
regionali abbiano la loro radice nel crescente divario tra Nord sviluppato
e Sud depresso, tra aree ricche e aree povere, tra mondi dell’opulenza
e mondi della miseria.
Verde è chi rifiuta
ogni forma di razzismo e discriminazione. La complessità, il pluralismo,
la differenza - non meno che la relazione, l’unita, la solidarietà
tra specie e le persone - sono la fonte della ricchezza e dell’evoluzione
naturali e sociali, cioè della vita stessa.
Verde è chi ispira
l’azione politica a questi principi e l’affida a forme organizzative che
valorizzino la cooperazione e la mutua solidarietà, l’impegno ad
operare a favore del rafforzamento dell’ONU e la scelta della nonviolenza,
la critica della gerarchia e della divisione burocratica dei ruoli, la
piena coerenza tra i mezzi e i metodi utilizzati e le finalità e
gli obiettivi perseguiti; verde è chi rifiuta la guerra e la sua
preparazione come scelta strategica, morale e politica.
Verde è chi valorizza
questa ricchezza animata da un insopprimibile bisogno di libertà
e di giustizia e crede nei principi fondamentali della democrazia e di
tutte le libertà civili, politiche e religiose.
Verde è chi si adopera
per la salvaguardia e in difesa dei diritti degli altri animali e fa propria
la dichiarazione universale dei diritti degli animali approvata dall’UNESCO
il 15/10/78.
Verde è chi riconosce
il valore e la ricchezza di genere e promuove l’effettiva rappresentanza
di donne e uomini ad ogni livello organizzativo ed elettivo, riconoscendo
il valore e la ricchezza della differenza di orientamento sessuale e di
identità di genere all’interno della Federazione come nella società,
e ritenendo cardine dello sviluppo di una piena coscienza ecologista la
valorizzazione della differenza in ogni sede di elaborazione e decisione.
Verde è chi si impegna
per l’unità politica dell’Europa sulla base del federalismo democratico
e del principio di sussidiarietà.
Art.2 Adesione ai Verdi
L'adesione a "I Verdi" è
individuale e libera.
Essa viene manifestata da
donne e uomini, di qualunque cittadinanza e credo religioso;
E' documentata attraverso
una tessera unica nazionale legata alla carta di adesione.
L’iscrizione implica la piena
accettazione dello Statuto e dei regolamenti.
L’iscritto ha diritto di
partecipare all’attività dei Verdi manifestando liberamente la propria
opinione e la propria critica sugli argomenti in discussione ad ogni livello.
Ha altresì il diritto di voto, nelle sedi e secondo le modalità
previste dallo statuto e dai regolamenti per determinare la linea politica
e per le elezioni degli organi. Il dovere dell’iscritto è il rispetto
dei principi ispiratori dei Verdi.
Il Consiglio Federale nazionale
stabilisce modalità e criteri per il procedimento di iscrizione
e la verifica delle adesioni.
Art.3 Forum
Gli iscritti possono costituire
Forum tematici, finalizzati all’elaborazione e alla proposta programmatica
e aperti alla partecipazione degli esterni. Il Consiglio Federale nazionale
riconosce i Forum tematici nazionali fissandone le modalità per
la costituzione, il funzionamento, il finanziamento, la consultazione e
la verifica delle attività, sulla base di criteri che assicurino
un’ampia e qualificata rappresentatività sociale e culturale.
Art.4 Denominazione e sede
La Federazione dei Verdi,
detta anche "I Verdi" ha come simbolo il SOLE CHE RIDE con la dicitura
Verdi ed ha sede in Roma.
TITOLO II
ARTICOLAZIONE DELLE STRUTTURE
Art.5 Organizzazione territoriale
I Verdi si articolano in:
Federazioni regionali, Federazioni provinciali ed
eventualmente in Federazioni
di comune metropolitano.
Gli iscritti/e possono organizzarsi
in Associazioni comunali, Associazioni
intercomunali, Circoli locali
(territoriali o tematici).
Le Federazioni regionali,
Federazioni provinciali e le Federazioni di comune metropolitano vengono
riconosciute dalla Federazione nazionale, secondo le regole decise dal
Consiglio Federale nazionale sulla base di un numero minimo di iscritti
in rapporto alla popolazione e sulla base del consenso elettorale ottenuto.
Il Consiglio Federale nazionale
fissa i criteri per la costituzione, il riconoscimento e le garanzie democratiche
di funzionamento delle Associazioni comunali e delle Associazioni intercomunali.
Le Associazioni comunali
e intercomunali hanno la rappresentanza politica dei Verdi al corrispondente
livello territoriale. Nel caso in cui a livello comunale o intercomunale
siano presenti più circoli locali (territoriali o tematici) la rappresentanza
politica dei Verdi al corrispondente livello territoriale è attribuita
alle Associazioni comunali o intercomunali.
I Circoli locali (territoriali
o tematici) per essere riconosciuti nell’ambito del movimento devono costituirsi
secondo le regole decise dal Consiglio Federale nazionale.
Art.6 Federazioni regionali
Le Federazioni regionali
sono costituite da tutti gli iscritti Verdi residenti, ovvero stabilmente
dimoranti per motivi di studio e lavoro documentabili solo su richiesta
scritta anticipata, nel territorio della regione. Per tutte le norme statutarie,
le federazioni del Trentino e del Sudtirolo corrispondono alla realtà
della dimensione regionale.
La Federazione regionale
è responsabile delle scelte politiche a livello regionale. È
riconosciuta dalla Federazione nazionale in relazione al numero di iscritti,
al consenso elettorale ottenuto e al numero di Federazioni provinciali
riconosciute aderenti.
Qualora uno dei predetti
requisiti venisse meno e/o non sussistesse, la Federazione nazionale interviene
per favorire il ripristino delle condizioni di riconoscibilità.
La Federazione regionale
è impegnata a favorire la costituzione delle Federazioni provinciali,
non ancora costituite, e a favorire l’insediamento dei Verdi nella realtà
della regione.
La Federazione regionale
riconosce le Associazioni comunali e le Associazioni intercomunali esistenti
sul proprio territorio sulla base dei criteri fissati dal Consiglio Federale
nazionale.
Art.7 Federazioni provinciali
Le Federazioni provinciali
sono costituite da tutti gli iscritti Verdi residenti, ovvero stabilmente
dimoranti per motivi di studio e lavoro documentabili solo su richiesta
scritta anticipata, nel territorio della provincia. Le Federazioni provinciali
sono responsabili delle scelte politiche a livello provinciale e concorrono
alla formazione di quelle regionali.
La Federazione provinciale
è riconosciuta dalla Federazione nazionale sulla base di un numero
di iscritti in rapporto alla popolazione e sulla base del consenso elettorale
conseguito.
Art.8 Federazioni di comune
metropolitano
Le eventuali Federazioni
di comune metropolitano sono costituite da tutti gli iscritti Verdi residenti,
ovvero stabilmente dimoranti per motivi di studio e lavoro documentabili
solo su richiesta scritta anticipata, nel territorio del comune metropolitano
e sono responsabili delle scelte politiche nel proprio ambito istituzionale.
La Federazione di comune
metropolitano è riconosciuta dalla Federazione nazionale sulla base
di un numero di iscritti in rapporto alla popolazione e sulla base del
consenso elettorale conseguito.
La Federazione nazionale
definisce i rapporti con le altre articolazioni territoriali.
Art.9 Organi delle Federazioni
regionali , provinciali e di comune metropolitano
Sono organi delle Federazioni
regionali, provinciali e di comune metropolitano:
l’Assemblea;
il/la Presidente;
il/la Tesoriere;
l’Esecutivo;
il Consiglio Federale (obbligatorio
per le Federazioni regionali e facoltativo per le federazioni provinciali)
Le Assemblee provinciali
sono sempre convocate per iscritti. Quelle regionali possono essere convocate
per delegati/e solo su modifiche regolamentari e su decisioni politico-programmatiche:
in tal caso i delegati/e sono eletti/e da assemblee provinciali per iscritti/e.
Il numero dei delegati/e è definito sulla base degli iscritti/e
e del consenso elettorale ottenuto.
Le attribuzioni, le modalità
di elezione e ogni altra regola o procedura che riguardano i suddetti organi
sono stabilite dal Consiglio Federale nazionale. Il Consiglio Federale
nazionale è tenuto ad adottare i relativi regolamenti rispettando
il principio di sussidiarietà.
Art.10 Organi della Federazione
nazionale
Sono organi di direzione
politica e decisione dei Verdi:
l’Assemblea
il/la Presidente
l’Esecutivo
il Consiglio Federale nazionale
Art.11 Assemblea nazionale
L’Assemblea nazionale è
convocata per iscritti. Può essere convocata per delegati ma, in
questo caso, ha competenza solo sulle modifiche statutarie e su decisioni
politico-programmatiche: in tal caso i delegati sono eletti da assemblee
provinciali per iscritti. Il numero dei delegati che spettano a ciascuna
provincia è definito sulla base degli iscritti e del consenso elettorale
ottenuto.
L’Assemblea nazionale si
riunisce almeno ogni due anni su decisione del Consiglio Federale nazionale
e deve essere finalizzata alla discussione politico programmatica.
La mozione politica approvata
è vincolante per gli organi della Federazione.
Quando l’Assemblea nazionale
è convocata per delegati è composta da un massimo di 1500
delegati eletti dalle Assemblee provinciali.
L’Assemblea nazionale è
convocata in via ordinaria e straordinaria dall’Esecutivo; in via solo
straordinaria dai 2/3 del Consiglio Federale nazionale o da almeno i 2/3
delle Federazioni regionali riconosciute.
L’Assemblea si costituisce
validamente con la presenza di almeno 1/3 degli aventi diritto al voto.
Le sue deliberazioni sono
adottate a maggioranza dei votanti.
Art.12 Presidente
Il/la Presidente ha competenza
generale di iniziativa, rappresenta le decisioni dell’Esecutivo e del Consiglio
Federale nazionale in materia di politica interna ed esterna; ha la rappresentanza
legale dei Verdi, di cui può delegare l’esercizio.
Il/la Presidente può
nominare responsabili dei settori di iniziativa, di gruppi di lavoro.
Le candidature a Presidente
devono essere proposte da un numero di iscritti pari ad almeno 1/30 del
numero totale degli iscritti o 20 Consiglieri Federali nazionali. La Federazione
nazionale deve comunicare il numero esatto a tutti gli iscritti almeno
30 giorni prima del termine fissato per la presentazione delle candidature.
Ogni iscritto può firmare soltanto una candidatura per genere.
Qualora non siano avanzate
candidature ai sensi del precedente comma il Consiglio Federale nazionale,
a maggioranza dei presenti, individuerà almeno due candidature alla
carica di Presidente.
I candidati devono presentare
gli elementi essenziali della proposta di programma che intendono realizzare.
E’ proclamato eletto il candidato che ottiene il 50% più 1 dei voti
validi espressi. Qualora nessuno ottenga questo quorum, i due candidati
più votati andranno in ballottaggio entro 15 giorni. Risulterà
eletto chi in questa votazione otterrà il maggior numero di voti.
In caso di parità si provvederà entro 15 giorni ad una nuova
votazione.
Al/alla Presidente può
essere tolta la fiducia dai 2/3 del Consiglio Federale nazionale. In tal
caso, come in quello di dimissioni, le sue funzioni sono provvisoriamente
assunte dall’Esecutivo che avvia immediatamente il procedimento di elezione
del nuovo Presidente. Tale procedimento dovrà concludersi nel termine
massimo di 60 giorni dal giorno in cui il/la Presidente ha cessato dalla
carica.
Art.13 Esecutivo
L'Esecutivo e' l'organo di
attuazione della linea politica ed è responsabile dell'organizzazione
politica e amministrativa della Federazione nazionale.
E’ titolare del simbolo identificativo
dei Verdi ed ha il potere di autorizzare l'utilizzo del simbolo secondo
i criteri fissati dal Consiglio Federale nazionale. Può delegare
uno o più dei suoi membri ad esercitare ogni attività relativa
all’utilizzo e alla cessione del simbolo. Il simbolo è un diritto
delle Associazioni e delle Federazioni, nel proprio ambito istituzionale
qualora esse rispettino le regole democratiche e i principi statutari
Le persone componenti dell'Esecutivo
sono titolari di specifici ambiti di responsabilità politico – organizzativa.
L'Esecutivo è composto
dal/la Presidente e da sette componenti eletti a suffragio universale.
E’ convocato e presieduto
dal/la Presidente. Ne fanno parte senza diritto di voto i/le Presidenti
dei gruppi verdi al Parlamento italiano, un/una rappresentante dei Verdi
al Parlamento europeo, ed un /a rappresentante dei Verdi al governo.
In tutte le decisioni ove
non si raggiunga una maggioranza prevale il voto del/la Presidente.
Art.14 Consiglio Federale
nazionale
Il Consiglio Federale nazionale
definisce la linea politica dei Verdi, stabilisce le regole
democratiche di base e ha
le altre competenze previste dallo statuto.
Propone le modifiche statutarie.
E’ composto da un massimo
di 100 persone elette, di cui la metà eletti/e su base regionale
dalle realtà federate riconosciute, (in proporzione agli iscritti/e
e ai voti ottenuti) e l’altra metà a suffragio universale nazionale
degli iscritti/e.
Il Consiglio Federale nazionale
si riunisce almeno tre volte all’anno ed è convocato e presieduto
dal/la Presidente. Fanno parte del Consiglio Federale nazionale, senza
diritto di voto, i/le parlamentari.
Il/la Presidente e l’Esecutivo
ne fanno parte di diritto.
Il Consiglio Federale nazionale
nomina su proposta del Presidente un organo di garanzia a cui poter ricorrere
per l’osservanza delle norme statutarie.
Prende atto, in caso di dimissioni
o di cessazione, per qualsiasi motivo, di uno dei propri membri dalla carica,
del subentro del primo dei non eletti della lista votata.
Stabilisce le regole per
il riconoscimento delle strutture territoriali e le modalità di
elezione degli organi a tutti i livelli, nonché le attribuzioni
e ogni altra regola e procedura che riguardano gli organi delle Federazioni
regionali, delle Federazioni provinciali, delle Federazioni di comune metropolitano
e delle realtà locali costituite in Associazioni comunali o intercomunali,
nonché dei Circoli locali (territoriali o tematici) .
Fissa la quota annuale di
adesione ai Verdi e stabilisce le modalità e i criteri per il procedimento
di iscrizione e la verifica delle adesioni.
Fissa la quota delle risorse
economiche da attribuire alle articolazioni territoriali.
Stabilisce i criteri delle
candidature dei Verdi nelle liste del Sole che ride o nelle coalizioni
di cui i Verdi fanno parte.
Fissa le modalità
per la costituzione, il funzionamento e la consultazione dei Forum nazionali
tematici.
Fissa i criteri per l’utilizzo
del simbolo.
Art.15 Tesoriere
Il Tesoriere è nominato
dal Presidente che lo individua tra i componenti dell’Esecutivo.
Il tesoriere svolge e coordina
le attività necessarie per la corretta gestione amministrativa dei
Verdi, che in tutte le sue articolazioni, è tenuta a prevedere per
ogni spesa i relativi mezzi di finanziamento. Il tesoriere è il
responsabile delle attività finanziarie, patrimoniali, immobiliari
ed amministrative dei Verdi, utilizza e gestisce le entrate e predispone
annualmente il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo che sono approvati
dal Consiglio Federale nazionale.
Il tesoriere assicura la
regolarità contabile e l’attinenza delle decisioni di spesa degli
organi dei con le effettive disponibilità e le voci di bilancio.
Il tesoriere ove ritenga la spesa non coperta o comunque incompatibile
con le previsioni del bilancio può bloccare ogni decisione di spesa
che non risponda a detti requisiti e chiedere il riesame della spesa stessa.
Il tesoriere può compiere
tutte le operazioni bancarie, compresa la nomina di procuratori, l'accensione
di mutui e le richieste di affidamento, effettua pagamenti ed incassa crediti,
può rinunciare a diritti e sottoscrivere transazioni. Il tesoriere
può affidare procure e deleghe, è abilitato a riscuotere
i rimborsi elettorali, i contributi dello Stato o comunque dovuti per legge
ai Verdi. Al tesoriere vengono affidati dall’Esecutivo anche i poteri straordinari
di amministrazione. Il tesoriere può chiedere, perfezionare ed utilizzare
fidi bancari e stipulare contratti di qualsiasi tipo e natura.
Delle obbligazioni assunte
dal tesoriere in adempimento di deliberazioni degli organi statutari risponde
la Federazione dei Verdi.
Art.16 Disposizioni comuni
L’elezione degli organi a
tutti i livelli avviene a suffragio universale degli iscritti/e, sulla
base di proposte politiche e programmatiche, secondo le modalità
decise dal Consiglio Federale nazionale.
Gli eletti nelle istituzioni
ed i componenti negli esecutivi fanno parte senza diritto di voto degli
organismi di livello corrispondente di più ampia composizione.
Gli organi nazionali hanno
una durata di tre anni. La durata degli organi delle federazioni regionali,
provinciali, e delle specifiche realtà locali è fissata dai
relativi regolamenti, fino ad un massimo di tre anni.
Ogni organo deve essere convocato
nel caso in cui almeno un quinto dei componenti con diritto di voto ne
faccia richiesta.
Al fine di raggiungere un
equilibrio di genere, nessuna lista di candidati può essere composta
per più del 50% da persone dello stesso genere.
Nella elezione di organismi
rappresentativi, che richiedano preferenze plurime, il voto è espresso
in modo paritario per genere. Il Consiglio Federale nazionale decide le
modalità di attuazione di questo principio. Nella elezione degli
organi collegiali, ove prevista la preferenza, il voto è espresso
con la doppia preferenza di genere.
Le assemblee per iscritti/e
devono essere convocate nel caso in cui almeno un decimo degli iscritti/e
ne faccia richiesta.
Al fine di favorire maggiore
efficacia e il rinnovamento nelle cariche istituzionali, le proposte di
candidatura alle elezioni sono sottoposte a valutazione e approvazione
ai corrispondenti livelli, coerentemente con i principi statutari e secondo
i criteri fissati dal Consiglio Federale nazionale, che definisce limiti
ed eventuali deroghe, anche in considerazione della permanenza dei singoli
nei ruoli istituzionali e degli altri incarichi ricoperti.
Le decisioni dei Verdi si
ispirano al principio di sussidiarietà.
La Federazione riconosce
a tutti i livelli le minoranze, ne garantisce l’attività e l’espressione
delle idee e il diritto di avanzare proposte.
TITOLO III
Finanziamento
Art. 17 Finanziamento della
Federazione dei Verdi. Ripartizione. Quote
Ogni Organizzazione territoriale
individua i criteri di coinvolgimento degli aderenti nell’autofinanziamento.
Eventuali erogazioni di finanziamento
pubblico e altre contribuzioni istituzionali a qualsiasi titolo trasferite
ai Verdi sono distribuite per una quota fissata con apposito regolamento
dal Consiglio Federale nazionale, proporzionalmente ai voti ottenuti alle
ultime consultazioni politiche o europee, alle Federazioni regionali e
provinciali riconosciute. L’Esecutivo stabilisce l’entità e le forme
di finanziamento destinate alle Federazioni regionali non riconosciute.
Le Organizzazioni territoriali
hanno l’obbligo di preparare e far approvare annualmente bilanci consuntivi
e preventivi predisposti con criteri di trasparenza, controllabilità
e pubblicità. Le Federazioni regionali e provinciali sono tenute
a trasmettere annualmente all’Esecutivo il proprio bilancio preventivo
e consuntivo pena la sospensione dell’erogazione dei trasferimenti economici
da parte della Federazione nazionale.
Art. 18 Sostenitori
E’ prevista la figura del
Sostenitore, che pur non aderendo ai Verdi intenda cooperare alle sue iniziative,
pagando una quota ed eventualmente partecipando a specifiche iniziative.
I rapporti con i Sostenitori
sono tenuti sia a livello nazionale, per l’invio di materiale di informazione,
sia a livello locale, per il coinvolgimento nelle iniziative.
Tali rapporti devono avvenire
attraverso l’assoluta trasparenza e pubblicità sia dell’operato
che dell’iniziativa sostenuta.
Art. 19 Collegio dei revisori
I tre Revisori Contabili
sono nominati dall’Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma su richiesta
del Tesoriere e vengono rinnovati ogni tre anni.
Ad essi è affidato
il compito di controllo stabilito dalle leggi in materia di bilancio dei
Partiti.
TITOLO IV
Disciplina degli iscritti e norme di garanzia
Art. 20 Doveri degli iscritti
e norme di garanzia
L'iscritto che, in violazione
degli obblighi assunti con l'accettazione dello Statuto e della carta di
adesione, venga meno ai principi ispiratori dei verdi, può essere
sottoposto a procedimento disciplinare.
Le sanzioni applicabili,
a seconda della gravità del caso sono nell'ordine: a) richiamo;
b) sospensione dall'esercizio dei diritti riconosciuti all'iscritto; c)
rimozione dagli incarichi interni ai Verdi ed invito a dimettersi dalle
cariche ricoperte su designazione dei Verdi; d) espulsione.
Le cause di espulsione possono
essere unicamente le seguenti:
Propaganda e/o candidatura
in liste concorrenti ai Verdi ovvero alla coalizione alla quale I Verdi
hanno aderito;
Condanna con sentenza definitiva
per gravi reati contro la persona, per reati contro l’ambiente e la pubblica
amministrazione, per reati di associazione di stampo mafioso, concussione
e corruzione e per reati aggravati da finalità di discriminazione;
Grave e reiterata inosservanza
dei principi ispiratori per cui l'iscritto abbia già subito una
delle sanzioni disciplinari sopra indicate;
Art. 21 Procedimento disciplinare
Il Consiglio Federale nazionale
adotta a maggioranza dei 2/3 dei votanti un regolamento con cui si regola
il procedimento disciplinare e si individuano gli organi competenti a comminare
la sanzione;
Art. 22 Clausola compromissoria.
Giurì
La tutela dei diritti inerenti
allo status di iscritto ai Verdi e tutte le controversie ad oggetto l’applicazione
o la violazione delle norme statutarie o regolamentari sono devolute al
Giurì Nazionale che, attenendosi a dette norme, decide come arbitro
irrituale, secondo la procedura decisa dal Consiglio Federale nazionale
a maggioranza dei 2/3 dei votanti.
Il Giurì è
composto da 5 giuristi, scelti tra avvocati con almeno 5 anni di anzianità,
magistrati, docenti universitari.
E’ eletto su proposta dell’Esecutivo
nazionale contenente l’indicazione del suo Presidente, dal Consiglio Federale
nazionale a maggioranza dei 2/3 dei votanti.
Il Giurì rimane in
carica 3 anni e comunque esercita le proprie funzioni sino alle elezioni
dei nuovi membri.
In caso di dimissioni o impedimento
di un membro, sino alla sua sostituzione da effettuarsi al primo Consiglio
Federale nazionale utile, secondo le norme di cui al terzo comma, le decisioni
del Giurì vengono adottate dai restanti membri ed il voto del Presidente,
in caso di parità dei voti, determina la maggioranza.
Non possono essere eletti
coloro i quali hanno ricoperto nell’ultimo anno incarichi interni ai Verdi
o cariche, anche elettive, su designazione dei Verdi.
Art. 23 Modifiche statutarie
Le modifiche statutarie possono
essere proposte dal Consiglio Federale nazionale, da 10 Federazioni Provinciali
riconosciute, da 3 Federazioni regionali o da 1/20 degli iscritti/e. Sono
approvate secondo le modalità fissate dal Consiglio Federale nazionale
o per referendum tra tutti gli iscritti o per Assemblea per delegati.
L’assemblea deve approvare
le modifiche statutarie a maggioranza dei due terzi dei votanti.
REGOLAMENTO
SULLE SANZIONI E PROCEDURE DISCIPLINARI
(ex Art.20 e 21 Norme attuative statutarie)
Art. 1
Sono competenti ad applicare
le sanzioni disciplinari previste dall'art.20 delle norme attuative statutarie
gli esecutivi regionali, che adottano i relativi provvedimenti a maggioranza
assoluta dei componenti.
Qualora l'iscritto risulti
essere componente di un esecutivo regionale, competente ad applicare le
sanzioni disciplinari  l'esecutivo nazionale.
L'esecutivo nazionale è
altresì competente ad applicare le sanzioni nei confronti dell'iscritto
che sia investito di incarichi di governo o che rivesta la carica elettiva
di consigliere regionale o di membro di una delle camere del parlamento
ovvero del parlamento europeo.
Art. 2
Non si può adottare
alcuna sanzione disciplinare nei confronti dell'iscritto se non previa
contestazione scritta dell'addebito da effettuarsi entro il termine di
trenta giorni da quando l'organo competente è venuto a conoscenza
del fatto da contestare.
Nessuna sanzione può
essere adottata senza avere sentito l'iscritto che ne abbia fatto richiesta
in seguito alla ricezione della contestazione.
La contestazione dell'addebito
deve contenere l'avvertenza che, in caso di mancata richiesta di essere
sentito a sua difesa da formulare entro i successivi cinque giorni, la
sanzione disciplinare verrà comunque applicata.
Art. 3
Le sanzioni disciplinari
che possono essere adottate sono esclusivamente quelle previste dall'art.20
delle norme attuative statutarie. La sanzione della sospensione dell'esercizio
dei diritti riconosciuti all'iscritto non può avere durata inferiore
ai trenta giorni e superiore ai centoventi giorni.
Art.4
Il procedimento disciplinare
si estingue ove nessuna sanzione venga adottata entro novanta giorni dalla
data della contestazione dell'addebito.
Art. 5
Per lo stesso fatto non
possono adottarsi congiuntamente più sanzioni disciplinari e l'applicazione
di una di esse preclude l'applicazione di altre.
Art. 6
Nei casi di particolare
gravità gli organi competenti ad applicare le sanzioni disciplinari
possono inibire in via cautelare, per la durata del procedimento disciplinare,
la partecipazione dell'iscritto agli organi della federazione di cui sia
eventualmente componente.
Art. 7
Avverso il provvedimento
disciplinare l'iscritto può ricorrere al Giurì nazionale
nei termini e con forme prescritte dal regolamento di detto organo.
Norma transitoria
Fino al termine della fase
costituente i compiti e le competenze relative alle sanzioni disciplinari
sono attribuite, ai rispettivi livelli di competenza, alla Presidente e
all'Esecutivo nazionale e al Presidente e al Comitato Costituente regionale.
_________________________
Il coordinamento dei
testi approvati e le interpretazioni delle norme sono demandate all'Esecutivo
Nazionale.
REGOLAMENTO
GARANZIE E MODALITA' DI PARTECIPAZIONE E DECISIONE DEI VERDI
Convocazione delle Assemblee
regionali, provinciali e comunali/intercomunali
La convocazione dell'Assemblea
è fatta 15 giorni prima della data di svolgimento della stessa sulla
base dei tesserati già iscritti se tale data è successiva
alla chiusura della Campagna Nazionale di Adesione. In caso sia ancora
in corso tale Campagna, la convocazione dell'Assemblea deve avvenire 30
giorni prima. In questo caso è possibile aderire ai Verdi, ai fini
della partecipazione attiva all'Assemblea, fino a 15 giorni prima della
data di svolgimento dell'Assemblea stessa. La convocazione dovrà
precisare la data ultima per l'iscrizione.
Scaduto tale termine la
Federazione Nazionale invia l'elenco degli aderenti titolari del diritto
di voto nell'Assemblea.
Nella convocazione, oltre
alle informazioni logistiche necessarie e all'ordine del giorno, va indicato
il termine temporale per l'accreditamento. La Presidenza dell'Assemblea
non potrà anticipare tale termine.
Ordine del giorno
Le Assemblee affrontano
l'ordine del giorno che non può essere modificato se non nell'ordine
degli argomenti da trattare salvo possibili aggiunte approvate dai 2/3
dell'Assemblea. Gli aventi diritto al voto possono intervenire per un tempo
stabilito ed uguale per tutti.
Votazioni ed elezione di
organismi
Per l'elezione di organi
o delegati il limite di sottoscrizioni richieste per presentare liste o
singole candidature non può essere superiore a un decimo degli accreditati
nelle Assemblee sia per aderenti che per delegati. Stesso limite vale per
la presentazione di mozioni politiche generali e risoluzioni su argomenti
all'ordine del giorno. La presentazione di risoluzioni rende obbligatorio
il voto.
Nessuna lista di candidati
può essere composta per più del 50% da persone dello stesso
genere. Nella elezione di organi collegiali ove prevista la preferenza
il voto è espresso con la doppia preferenza di genere.
- Voto segreto
In tutte le votazioni che
riguardano persone e ove vi siano liste di candidati o singole candidature
concorrenti è garantito lo scrutinio segreto se richiesto anche
da un solo partecipante accreditato all'Assemblea.
- Criterio proporzionale
Per l'elezione degli organi
e dei delegati, ove si proceda a votazioni tra proposte concorrenti, si
adotta il criterio proporzionale.
Validità decisioni
Per tutte le Assemblee le
decisioni sono valide se sono assunte a maggioranza dei votanti con la
presenza di almeno 1/3 degli aventi diritto al voto, salvo che per le deliberazioni
per le quali è prevista una maggioranza diversa.
Convocazione da parte degli
aderenti
Un numero di aderenti pari
almeno al 10% degli iscritti può richiedere la convocazione di un'Assemblea
su una proposta di ordine del giorno che non potrà avere ad oggetto
la sfiducia al Presidente o ad altri organi. Tale richiesta dovrà
essere effettuata all'Esecutivo del livello territoriale corrispondente
che dovrà provvedere alla convocazione assembleare entro 30 giorni
dal ricevimento della stessa. L'assemblea dovrà svolgersi nei tempi
già stabiliti nel presente regolamento. In caso di mancato adempimento,
la convocazione dovrà essere garantita dall'organismo del livello
superiore, fatto salvo per l'Assemblea nazionale.
Sfiducia e/o elezione straordinaria
degli organi
La sfiducia al Presidente
o ad altri organi può essere richiesta da un numero di aderenti
pari ad almeno il 50% più uno. Con la stessa percentuale è
possibile procedere alla richiesta di elezione straordinaria degli organi
in caso di impossibilità di funzionamento degli stessi.
____________________________________
Il coordinamento dei testi
approvati e le interpretazioni delle norme sono demandate all'Esecutivo
Nazionale.
Precisazioni ed interpretazioni
dell'esecutivo
Al punto Votazioni ed elezione
organismi del Regolamento Garanzie e modalità di partecipazione
e decisione dei Verdi l'espressione "Nella elezione di organi collegiali
ove prevista la preferenza il voto è espresso con la doppia preferenza
di genere" va intesa nel senso che la doppia preferenza di genere può
essere espressa solo nei casi in cui, per le elezioni di organismi rappresentativi
e/o collegiali, sia prevista la preferenza plurima.
REGOLAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE
TITOLO I
FEDERAZIONI REGIONALI
art.1 Riconoscimento
Le Federazioni regionali
sono riconosciute dalla Federazione nazionale ove ricorrano i seguenti
requisiti:
- Un rapporto iscritti-abitanti
pari a 1 ogni 10.000;
- Un consenso elettorale
ottenuto nella regione nelle ultime consultazioni elettorali politiche
e/o europee pari almeno alla metà del dato nazionale;
- Un numero di federazioni
provinciali riconosciute sul proprio territorio come da tabella allegata.
Ove uno dei suddetti requisiti
non sussista o venga meno, l'Esecutivo nazionale interviene per favorire
il ripristino delle condizioni di riconoscibilità, adottando ogni
provvedimento idoneo allo scopo.
TABELLA DELLE PROVINCE RICONOSCIUTE
NECESSARIE
| regione |
totale province |
numero minimo di province
in regola per il riconoscimento della Federazione reg. |
| Abruzzo |
4 |
2 |
| Basilicata |
2 |
1 |
| Calabria |
5 |
3 |
| Campania |
5 |
3 |
| Emilia Romagna |
9 |
5 |
| Friuli Venezia Giulia |
4 |
2 |
| Lazio |
5 |
3 |
| Liguria |
4 |
2 |
| Lombardia |
11 |
6 |
| Marche |
4 |
2 |
| Molise |
2 |
1 |
| Piemonte |
8 |
4 |
| Puglia |
5 |
3 |
| Sardegna |
4 |
2 |
| Sicilia |
9 |
5 |
| Alto Adige/Sudtirol |
1 |
1 |
| Toscana |
10 |
5 |
| Trentino |
1 |
1 |
| Umbria |
2 |
1 |
| Valle d'Aosta |
1 |
1 |
| Veneto |
7 |
4 |
art.2 Assemblea regionale
L'Assemblea regionale è
convocata per iscritti o per delegati ma in questo caso solo su modifiche
ai regolamenti e su decisioni politico-programmatiche. Quando l'assemblea
regionale è convocata per delegati è composta da un minimo
di 30 ad un massimo di 150 eletti dalle assemblee provinciali con le stesse
modalità previste per l'elezione dei delegati all'assemblea nazionale.
L'Assemblea regionale è
sempre convocata per iscritti se la federazione regionale non ha raggiunto
250 iscritti.
L'assemblea regionale si
riunisce, di norma, almeno una volta all'anno. E' convocata in via ordinaria
e straordinaria dall'Esecutivo; in via solo straordinaria dai 2/3 del Consiglio
Federale regionale, fermo restando le disposizioni statutarie comuni in
materia di convocazioni assembleari.
L'assemblea regionale elegge
a suffragio universale il Presidente, l'Esecutivo, il Tesoriere e i Consiglieri
federali nazionali spettanti. Laddove il numero degli iscritti, alla Federazione
regionale, sia superiore a 800 è possibile allestire seggi elettorali
con assemblee nelle province riconosciute, affidando all'esecutivo regionale
l'individuazione delle modalità di esecuzione.
L'assemblea regionale adotta
un regolamento, che non sia in contrasto con lo statuto e i regolamenti
nazionali, con il quale stabilisce: a) la durata in carica degli organi
della Federazione regionale, delle federazioni provinciali e delle associazioni
comunali e intercomunali fino al limite massimo di 3 anni fissato dallo
statuto; b) le modalità di elezione, funzionamento e finanziamento
degli organi della Federazione regionale, delle Federazioni provinciali
e delle associazioni comunali e intercomunali per i quali non vi siano
modalità già stabilite; c) il numero dei componenti degli
Esecutivi regionali, provinciali e comunali da un minimo di 5 ad un massimo
di 11 comprensivi del Presidente e del Tesoriere; il numero dei componenti
del Consiglio federale regionale da un minimo di 11 a un massimo di 35;
il numero dei componenti del Consiglio
Federale provinciale da
un minimo di 7 a un massimo di 21.
Nel caso in cui la Federazione
regionale non adotti, o adotti solo in parte, un proprio regolamento, si
applicano in analogia le norme statutarie e i regolamenti nazionali.
Le deliberazione dell'assemblea
regionale sono adottate a maggioranza dei presenti aventi diritto di voto
(salvo le deliberazioni di adozione o di modifica dei regolamenti dove
è richiesta la maggioranza dei 2/3 dei presenti).
La mozione politica approvata
è vincolante per gli organi della Federazione regionale.
art.3 Presidente regionale
Il Presidente ha competenza
generale di iniziativa, rappresenta le decisioni dell'Esecutivo e del Consiglio
Federale regionale.
Il Presidente può
nominare responsabili dei settori di iniziativa, di gruppi di lavoro.
Le candidature a Presidente,
15 giorni prima dell'assemblea, devono essere proposte da almeno 1/20 degli
iscritti alla Federazione regionale o da 1/4 dei Consiglieri federali regionali,
ove presentate in assemblea, da 1/10 degli accreditati. E' proclamato eletto
il candidato che ottiene il 50% più uno dei voti validi espressi.
Qualora nessuno ottenga questo quorum, i due candidati più votati
andranno immediatamente al ballottaggio.
Nel caso in cui le votazioni
avvengono per urne dislocate sul territorio il ballottaggio deve avvenire
entro 15 giorni. Risulterà eletto chi nella votazione di ballottaggio
otterrà il maggior numero di voti. In caso di parità si provvederà
ad una nuova votazione con le medesime modalità della precedente.
Al Presidente può
essere tolta la fiducia dai 2/3 del Consiglio Federale regionale.
In caso di sfiducia o dimissioni
del Presidente le sue funzioni sono provvisoriamente assunte dall'Esecutivo
che convoca, nel termine massimo di 45 giorni dalle dimissioni o cessata
carica, una nuova assemblea regionale con all'ordine del giorno l'elezione
del nuovo Presidente.
art.4 Esecutivo regionale
L'Esecutivo è l'organo
di attuazione della linea politica ed è responsabile dell'organizzazione
politica e amministrativa della Federazione regionale.
Le persone componenti dell'Esecutivo
sono titolari di specifici ambiti di responsabilità politico-organizzativa.
L'Esecutivo è composto
oltre che dal Presidente, dal Tesoriere e da un numero (da 3 a 9) di componenti,
previsto nel regolamento della Federazione regionale, eletti dall'assemblea
regionale.
E' convocato e presieduto
dal Presidente. Ne fanno parte senza diritto di voto il capogruppo dei
Verdi alla Regione e un rappresentante dei Verdi al governo regionale.
In tutte le decisioni ove
non si raggiunga una maggioranza prevale il voto del Presidente.
art. 5 Tesoriere
Il tesoriere regionale è
eletto dall'Assemblea Regionale e fa parte di diritto dell'Esecutivo regionale.
Il tesoriere regionale svolge
e coordina le attività necessarie per la corretta gestione amministrativa
delle Federazioni regionali Verdi, che sono tenute a prevedere per ogni
spesa i relativi mezzi di finanziamento. Il tesoriere regionale è
il responsabile delle attività finanziarie, patrimoniali, immobiliari
ed amministrative delle Federazioni regionali, utilizza e gestisce le entrate
e predispone annualmente il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo
che sono approvati dal Consiglio Federale Regionale. Le Federazioni regionali
hanno l'obbligo di preparare e far approvare annualmente bilanci consuntivi
e preventivi predisposti con criteri di trasparenza, controllabilità
e pubblicità. Le Federazioni regionali sono tenute a trasmettere
annualmente all'Esecutivo Nazionale il proprio bilancio preventivo e consuntivo
pena la sospensione dell'erogazione dei trasferimenti economici da parte
della Federazione Nazionale.
Il tesoriere regionale assicura
la regolarità contabile e l'attinenza delle decisioni di spesa degli
organi con le effettive disponibilità e le voci di bilancio. Il
tesoriere regionale ove ritenga la spesa non coperta o comunque incompatibile
con le previsioni del bilancio può bloccare ogni decisione di spesa
che non risponda a detti requisiti e chiedere il riesame della spesa stessa.
Il tesoriere regionale può
compiere tutte le operazioni bancarie, compresa la nomina di procuratori,
l'accensione di mutui e le richieste di affidamento, effettua pagamenti
ed incassa crediti, può rinunciare a diritti e sottoscrivere transazioni.
Il tesoriere regionale può affidare procure e deleghe, è
abilitato a riscuotere i contributi dovuti dalla Federazione Nazionale
dei Verdi alle Federazioni Regionali. Il tesoriere può chiedere,
perfezionare ed utilizzare fidi bancari e stipulare contratti di qualsiasi
tipo e natura.
Delle obbligazioni assunte
dal tesoriere regionale in adempimento di deliberazioni degli organi statutari
risponde la Federazione Regionale dei Verdi.
art.6 Consiglio Federale
regionale
Il Consiglio Federale regionale
definisce la linea politica dei Verdi. Propone modifiche al regolamento
regionale. Ha le competenze che gli sono riconosciute dallo statuto e dai
regolamenti di attuazione dello statuto.
Il Consiglio Federale regionale
è composto dal Presidente, dall'Esecutivo, dal Tesoriere e da un
minimo di 11 ad un massimo di 35 componenti eletti dalle assemblee provinciali
secondo le stesse modalità previste per l'elezione dei delegati
all'assemblea nazionale. Ne fanno parte senza diritto di voto i consiglieri
ed assessori
regionali.
Il Consiglio Federale regionale
si riunisce almeno 3 volte l'anno ed è convocato e presieduto dal
Presidente.
Prende atto, in caso di
dimissioni o di cessazione per qualsiasi motivo, di uno dei propri membri
dalla carica, del subentro del primo dei non eletti della lista votata.
In tutte le decisioni ove
non si raggiunga una maggioranza prevale il voto del Presidente regionale.
TITOLO II
FEDERAZIONI PROVINCIALI
art.7 Riconoscimento
Le Federazioni provinciali
sono riconosciute dalla Federazione nazionale ove ricorrano i seguenti
requisiti:
- 50 iscritti con l'aggiunta
di un rapporto iscritti-abitanti pari a 1 ogni 10.000 per un totale comunque
non inferiore a 100 iscritti;
- un consenso elettorale
ottenuto nella provincia nelle ultime consultazioni elettorali politiche
e/o europee pari almeno alla metà del dato nazionale.
La mancanza di uno dei due
parametri fa venire meno la riconoscibilità della federazione provinciale.
Nel caso in cui il consenso elettorale in quella provincia sia almeno il
doppio del dato nazionale il numero di iscritti necessari per il riconoscimento
è ridotto del 10%, se il consenso elettorale sarà pari o
superiore al triplo del dato nazionale il numero di iscritti necessari
per il riconoscimento è ridotto del 20%
art.8 Assemblea provinciale
L'Assemblea provinciale è
convocata per iscritti. L'assemblea provinciale si riunisce, di norma,
almeno una volta all'anno. E' convocata in via ordinaria e straordinaria
dall'Esecutivo, fermo restando le disposizioni statutarie comuni in materia
di convocazioni assembleari.
L'assemblea provinciale
elegge a suffragio universale il Presidente, l'Esecutivo, il Tesoriere,
i consiglieri federali regionali, i delegati all'assemblea nazionale e
a quella regionale, l'eventuale Consiglio federale provinciale.
Laddove il numero degli
iscritti alla Federazione provinciale sia superiore a 800 è possibile
allestire più seggi elettorali, con eventuale assemblea, in ambiti
territoriali omogenei affidando all'Esecutivo provinciale l'individuazione
delle modalità di esecuzione in armonia con le analoghe disposizioni
vigenti a livello regionale.
Le modalità di elezione,
funzionamento e finanziamento degli organi della Federazione provinciale
sono stabilite negli appositi regolamenti adottati dall'assemblea regionale.
Le deliberazioni dell'assemblea
provinciale sono adottate a maggioranza dei presenti aventi diritto di
voto.
La mozione politica approvata
è vincolante per gli organi della Federazione provinciale.
art.9 Presidente, Esecutivo,
Tesoriere ed eventuale Consiglio federale provinciale
Il Presidente, l'Esecutivo,
il Tesoriere sono eletti dall'assemblea provinciale con le stesse modalità,
funzioni e compiti in ambito provinciale dei corrispondenti organi regionali.
L'eventuale Consiglio federale viene eletto dall'assemblea provinciale
secondo le modalità generali previste per l'elezione di organi,
mentre funzioni e compiti sono analoghi in ambito provinciale del corrispondente
organo regionale.
art.10 modalità di
elezione dei delegati all'assemblea nazionale
I delegati all'assemblea
nazionale sono eletti dalle assemblee delle federazioni provinciali riconosciute.
I delegati vengono assegnati
secondo i seguenti criteri:
- 1 delegato assegnato di
diritto ad ogni federazione provinciale;
- 350 delegati assegnati
proporzionalmente alle federazioni provinciali sia in base ai voti sia
alla percentuale di voto ottenuti dalle province alle ultime elezioni nazionali
(politiche/europee), secondo la tabella allegata;
- 350 delegati assegnati
proporzionalmente alle federazioni provinciali in base al numero di iscritti
raggiunto dalle province nell'ultima campagna di adesione, secondo la tabella
allegata.
Le federazioni provinciali
non riconosciute eleggono il solo delegato di diritto soltanto se queste
abbiano raggiunto almeno il 50% degli iscritti occorrenti al proprio riconoscimento.
TITOLO III
FEDERAZIONI DI COMUNE METROPOLITANO
........................................................................................................................................
TITOLO IV
ASSOCIAZIONI COMUNALI
- ASSOCIAZIONI INTERCOMUNALI - CIRCOLI LOCALI
art. 11 Associazioni comunali
L'Associazione comunale è
riconosciuta dalla Federazione regionale ove ricorra il seguente requisito:
- 10 iscritti con l’aggiunta
di un rapporto iscritti-abitanti pari a 1 ogni 6000.
La Federazione regionale
verifica, inoltre, che non vi siano sovrapposizioni di territorio tra l'associazione
in fase di costituzione ed associazioni comunali o intercomunali già
costituite.
Il Comitato promotore di
una nuova associazione, richiesto e ottenuto il riconoscimento, tiene un'assemblea
pubblica degli iscritti per la sua costituzione adeguatamente pubblicizzata
in cui vengono eletti gli organi dell'associazione stessa.
La costituzione di una nuova
associazione e gli organi eletti vanno immediatamente comunicati alla Federazione
Nazionale dalle Federazioni Regionali.
L'associazione comunale
è costituita da tutti gli iscritti Verdi residenti nel territorio
del comune, ovvero stabilmente dimoranti per motivi di studio o lavoro
documentabili solo su richiesta scritta anticipata. Non possono costituirsi
due o più associazioni comunali nel territorio dello stesso comune.
L'associazione comunale
è responsabile delle scelte politiche al proprio livello.
Verifica l'esistenza dei
requisiti di costituzione e organizza sul territorio i circoli locali (territoriali
o tematici).
Sono organi dell'associazione
comunale: l'assemblea, il Presidente e l'Esecutivo.
L'assemblea si riunisce,
di norma, almeno una volta l'anno. E' convocata in via ordinaria e straordinaria
dall'Esecutivo, fermo restando le disposizioni statutarie comuni in materia
di convocazioni assembleari.
L'assemblea elegge gli organi
dell'associazione e stabilisce le scelte politiche che impegnano l'associazione
comunale.
Le deliberazioni dell'assemblea
sono adottate a maggioranza dei presenti aventi diritto di voto.
Il Presidente e l'Esecutivo
sono eletti in assemblea con le stesse modalità e funzioni in ambito
comunale dei corrispondenti organi regionali e provinciali.
art.12 Associazioni intercomunali
L'Associazione intercomunale
è riconosciuta dalla Federazione Regionale ove ricorra il seguente
requisito:
- 10 iscritti con l'aggiunta
di un rapporto iscritti-abitanti per ogni comune facente parte l'associazione
intercomunale pari a 1 ogni 6000.
La Federazione regionale
verifica, inoltre, che non vi siano sovrapposizioni di territorio tra l'associazione
in fase di costituzione ed associazioni comunali o intercomunali già
costituite.
I comuni devono essere tutti
compresi in un'area territoriale omogenea di una stessa regione. Per omogeneità
del territorio si intende l'ambito amministrativo o elettorale partendo
da quello più limitato territorialmente quali ad esempio la Comunità
montana, il collegio provinciale, della camera, del senato, o ambiti territoriali,
individuati dalla federazione regionale, che condividono stesse esigenze
del territorio.
Un comune non può
far parte di più associazioni intercomunali. Un capoluogo di provincia,
o di regione, o un comune con popolazione superiore a 50.000 abitanti non
può far parte di un'associazione intercomunale.
L'associazione intercomunale
è costituita da tutti gli iscritti Verdi residenti nel territorio
dei comuni che ne fanno parte, ovvero stabilmente dimoranti per motivi
di studio o lavoro documentabili solo su richiesta scritta anticipata.
Prerogative, modalità,
funzioni e organi sono per analogia identici all'associazione comunale.
art.13 Circoli locali (territoriali
o tematici)
Gli iscritti possono organizzarsi
in Circoli locali che per essere riconosciuti dall'Associazione comunale
o intercomunale devono essere composti da un numero definito di iscritti.
I Circoli locali possono
essere territoriali o tematici. Si intendono territoriali quando si organizzano
su base circoscrizionale o di quartiere e devono essere composti da almeno
25 iscritti; tematici quando si organizzano su temi specifici di studio
e discussione finalizzati alla elaborazione e alla proposta programmatica,
devono essere composti da almeno 10 iscritti, e possono essere aperti alla
partecipazione degli esterni.
L'associazione comunale/intercomunale
verifica che non vi siano sovrapposizioni di ambito territoriale tra circoli
territoriali, e sovrapposizione di temi di studio tra quelli tematici.
I Circoli locali devono
essere coordinati nell'attività dall'Associazione e possono dotarsi
di propri rappresentanti. L'Associazione comunale/intercomunale può
delegare al Circolo locale specifiche iniziative, determinandone l'ambito
di intervento e fornendo eventuali mezzi e strumenti necessari
Art. 14 Finanziamento delle
Organizzazioni Territoriali Verdi. Sostenitori. Contributi degli eletti.
Ogni Organizzazione territoriale
individua i criteri di coinvolgimento degli aderenti nell’autofinanziamento.
Eventuali erogazioni di
finanziamento pubblico e altre contribuzioni istituzionali a qualsiasi
titolo trasferite alle Organizzazione territoriale riconosciute sono distribuite
come previsto dall'art. 17 delle Norme Attuative Statutarie della Federazione
dei Verdi.
Le erogazioni e le contribuzioni
previste per le Federazioni provinciali riconosciute sono trasferite dalla
Federazione Nazionale alle Federazioni Regionali che sono tenute a girarle
a dette Federazioni provinciali.
Così come stabilito
all'art. 18 delle Norme Attuative Statutarie della Federazione dei Verdi,
anche a livello delle Organizzazioni Territoriali è prevista la
figura del Sostenitore, che pur non aderendo ai Verdi intenda cooperare
alle sue iniziative, pagando una quota ed eventualmente partecipando a
specifiche iniziative.
I rapporti con i Sostenitori
sono tenuti sia a livello nazionale, per l'invio di materiale di informazione,
sia a livello locale, per il coinvolgimento nelle iniziative.
Tali rapporti devono avvenire
attraverso l'assoluta trasparenza e pubblicità sia dell'operato
che dell'iniziativa sostenuta. Le Organizzazioni Territoriali sono tenute
a trasmettere, annualmente, alla Federazione Nazionale, l'elenco dei Sostenitori.
I Parlamentari Verdi, italiani
e europei, o gli eletti in quota Verde al Parlamento italiano e europeo
sono tenuti a versare alla Federazione dei Verdi una quota dell'indennità,
al netto delle ritenute fiscali e previdenziali, pari al 33%.
I Verdi eletti e/o nominati
negli Enti Locali sono tenuti a versare all'organizzazione territoriale
del livello corrispondente una quota dell’indennità, al netto delle
ritenute fiscali e previdenziali, pari al 30% per l'ambito regionale, al
15% per quello provinciale e per quello comunale.
Gli inadempienti, previa
diffida, perdono il diritto ad essere nuovamente candidati per i Verdi
alle successive elezioni a qualunque livello.
Art.15 Disposizioni Comuni
alle Federazioni regionali e Provinciali
Le Federazioni regionali,
anche al fine di operare pubblicamente come struttura di servizio che faciliti
la partecipazione dei cittadini alla vita politica, sono tenute a dotarsi
di una sede regionale con telefono e fax.
Le Federazioni regionali
e Provinciali, pena la mancata erogazione delle quote di loro spettanza,
sono tenute a dotarsi di Codice Fiscale, di un proprio conto corrente bancario
ed eventualmente di un proprio conto corrente postale. Eventuali modificazioni
vanno immediatamente comunicate alla Federazione nazionale. Le Federazioni
regionali e provinciali devono tenere un brogliaccio di Prima Nota dal
quale verrà elaborato il bilancio consuntivo.
Norma di carattere generale
La rappresentanza politica
di un territorio è attribuita all'organizzazione territoriale del
livello corrispondente. Laddove tale livello mancasse o venisse meno, la
rappresentanza è attribuita al livello territoriale superiore esistente.
Tutto quanto non previsto
nei regolamenti nazionali sulle modalità di espressione del voto
a suffragio universale, viene definito dall'esecutivo del livello corrispondente
interessato e comunicato nella convocazione assembleare.
____________________________
Il coordinamento dei testi
approvati e le interpretazioni delle norme sono demandate all'Esecutivo
Nazionale.
REGOLAMENTO
E MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DEL GIURI' NAZIONALE
(ex art.22 Norme attuative statutarie)
Art.1
Il Giurì nazionale
si riunisce presso la Federazione Nazionale dei Verdi, nella cui sede è
organizzata la propria segreteria che svolge i compiti attribuiti dal presente
regolamento.
Art. 2
Possono ricorrere al Giurì
nazionale tutti gli iscritti la cui adesione risulti validamente in atto
al momento della presentazione del ricorso. Il ricorso promosso da persona
non validamente iscritta, ovvero da persona che, ancorchè iscritta
negli anni precedenti, non abbia rinnovato l'adesione, è dichiarato
inammissibile.
Art.3
Il ricorso deve contenere
l'indicazione della decisione che si contesta e le motivazioni per cui
viene ritenuta invalida, nonchè le norme dello statuto o dei regolamenti
che si reputano violate.
Nel ricorso devono essere
indicati i contro interessati. Sono da ritenersi contro interessati i rappresentanti
politici degli organi le cui decisioni sono contestate, nonché ogni
iscritto che potrebbe subire diretto nocumento dalla pronuncia del Giurì.
Il ricorso deve essere sottoscritto
personalmente da parte dell'iscritto. Non sono ammesse deleghe o conferimenti
di procure, anche ad avvocati. E' invece facoltà dell'iscritto farsi
assistere da legali nell'udienza di discussione, qualora questa abbia luogo.
La mancanza di uno dei requisiti
richiesti dal presente articolo rende il ricorso inammissibile.
Art. 4
I ricorsi devono essere
presentati alla segreteria del Giurì nazionale nel termine perentorio
di quindici giorni dalla data di assunzione della decisione che viene impugnata.
Oltre detto termine il Giurì ritiene il ricorso ammissibile ove
il ricorrente provi l'esistenza di un legittimo impedimento e chiede di
essere rimesso in termini. In ogni caso non sono ammissibili ricorsi trascorsi
40 giorni.
Il ricorso va presentato
mediante invio di plico raccomandato indirizzato alla segreteria tecnica
del Giurì presso la segreteria nazionale dei Verdi. Per il computo
dei termini fa fede la data di spedizione del plico.
Art. 5
La segreteria del Giurì
ricevuto il ricorso, provvede a verificare la validità dell'iscrizione
alla Federazione Nazionale dei Verdi da parte del ricorrente.
La segreteria comunica il
ricorso, anche tramite fax, a tutti i contro-interessati indicati, nonchè
agli iscritti che abbiano interesse a partecipare al giudizio; ove gli
iscritti siano in numero tale da rendere difficoltosa la comunicazione,
la stessa può essere inviata solo ad alcuni di loro.
La comunicazione del ricorso
contiene l'invito a formulare eventuali controdeduzioni entro il termine
perentorio di dieci giorni, nonchè l'invito a formulare, entro lo
stesso termine, richiesta di essere sentiti personalmente dinanzi al Giurì
nel giorno fissato per la discussione del ricorso.
La segreteria forma un fascicolo
per ciascun ricorso che può essere liberamente consultato da ogni
iscritto che abbia interesse ad intervenire, tranne che il Presidente del
Giurì abbia disposto che la consultazione degli atti relativi ad
un determinato fascicolo possa essere consentita esclusivamente previa
autorizzazione.
Art. 6
Scaduti i termini di cui
all'articolo precedente la segreteria rimette il fascicolo al Presidente
del Giurì che provvede a convocare gli altri membri per la decisione
del ricorso che dovrà essere depositata entro venti giorni dalla
data di ricezione del fascicolo.
Nel caso in cui un ricorrente
o uno dei contro-interessati abbia chiesto di essere sentito il Presidente
del Giurì, fissa il giorno e l'ora della discussione del ricorso
dandone comunicazione a tutte le parti, la decisione dovrà essere
depositata nei successivi venti giorni.
Ove il Giurì non
abbia assunto la propria decisione all'unanimità i componenti dissenzienti
possono depositare unitamente alla decisione memoria in cui viene esplicata
la loro diversa opinione.
Art. 7
Ove il Giurì ritenga
indispensabile per assumere la decisione l'acquisizione di documenti o
il compimento di attività istruttorie, decide di conseguenza senza
essere vincolato dal rispetto di norme procedurali salvo quella generale
del principio del contraddittorio. L'attività istruttoria può
essere delegata dal Presidente ad uno o più componenti del Giurì.
In ogni momento il Giurì
può disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di
iscritti che dovessero risultare interessati alla decisione.
Il Giurì non può
disattendere le risultanze di verbali e di documenti attestanti attività
compiute da organi della Federazione, ad eccezione del caso in cui vi sia
l'accordo di tutte le parti nel ritenere tali documenti viziati da errore
materiale.
Qualora un documento venga
impugnato in tutto o in parte per falsità ideologica o materiale,
il Giurì, ove ravvisi la rilevanza e non la manifesta infondatezza
della questione, sospende il giudizio, assegnando alla parte istante un
termine perentorio entro il quale proporre dinanzi alla autorità
giudiziaria ordinaria la relativa denuncia.
Nel caso in cui detta denuncia
non sia formalizzata il Giurì non tiene conto delle contestazioni
circa la falsità, decidendo la controversia. Nel caso in cui la
denuncia venga presentata il Giurì sospende il giudizio fino alla
decisione definitiva da parte dell'autorità giudiziaria ordinaria.
Art. 8
Le decisioni del Giurì
sono definitive e vincolanti per tutti gli iscritti e per ogni organo della
Federazione Nazionale dei Verdi. La loro attuazione è di esclusiva
competenza dell'esecutivo nazionale che può delegare un proprio
componente a compiere ogni attività utile allo scopo.
In caso di inadempienza
dell'esecutivo nazionale, la parte vittoriosa può ricorrere al Giurì
affinchè venga fissato un termine perentorio per l'attuazione della
sua decisione.
________________________________
Il coordinamento dei testi
approvati e le interpretazioni delle norme sono demandate all'Esecutivo
Nazionale.
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