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STATUTO DEI VERDI

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PRINCIPI
Art.1 Dichiarazione sui principi ispiratori
Art.2 Adesione ai Verdi
Art.3 Forum
Art.4 Denominazione e sede
ARTICOLAZIONE DELLE STRUTTURE
Art.5 Organizzazione territoriale
Art.6 Federazioni regionali
Art.7 Federazioni provinciali
Art.8 Federazioni di comune metropolitano
Art.9 Organi delle Federazioni regionali , provinciali e di comune metropolitano
Art.10 Organi della Federazione nazionale
Art.11 Assemblea nazionale
Art.12 Presidente
Art.13 Esecutivo
Art.14 Consiglio Federale nazionale
Art.15 Tesoriere
Art.16 Disposizioni comuni
FINANZIAMENTO
Art.17 Finanziamento della Federazione dei Verdi. Ripartizione. Quote
Art.18 Sostenitori
Art.19 Collegio dei revisori
DISCIPLINA DEGLI ISCRITTI E NORME DI GARANZIA
Art.20 Doveri degli iscritti e norme di garanzia
Art.21 Procedimento disciplinare
Art.22 Clausola compromissoria. Giurì
Art.23 Modifiche statutarie

REGOLAMENTO SULLE SANZIONI E PROCEDURE DISCIPLINARI
REGOLAMENTO GARANZIE E MODALITA' DI PARTECIPAZIONE E DECISIONE DEI VERDI
REGOLAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE
REGOLAMENTO E MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DEL GIURI'


                            TITOLO I

                            PRINCIPI

Art.1 Dichiarazione sui principi ispiratori

L’ambiente è il mondo vitale del nostro pianeta, il sistema di relazioni fisiche e sociali che lega tra loro gli umani; le altre specie animali, la natura, le cose.

Verde è chi assume la tutela dell’ecosistema come ragione della propria identità, fondamentale del proprio programma e della propria elaborazione culturale, e ispira la propria azione anche istituzionale ai principi dell’ecologia della politica, della trasparenza e della legalità.

Verde è chi vede nella crescita economica, imperniata sullo sfruttamento più intenso ed esteso della natura e del lavoro umano, la causa originaria dello stato di degrado del nostro pianeta, della condizione alienata ed inquinata in cui versano i paesi industrializzati e i loro abitanti, del sottosviluppo crudele e desolante in cui si trovano i tre quarti dell’umanità. Questa crescita cieca, squilibrata ed iniqua è la radice dell’oppressione sociale di milioni di persone, spossessate del controllo sul proprio lavoro e sul proprio destino, ed è uno dei fondamenti della subordinazione di chi è più debole, del diverso, dello straniero.

Verde è chi ritiene che le grandi migrazioni e il riprodursi di conflitti locali e di guerre regionali abbiano la loro radice nel crescente divario tra Nord sviluppato e Sud depresso, tra aree ricche e aree povere, tra mondi dell’opulenza e mondi della miseria.

Verde è chi rifiuta ogni forma di razzismo e discriminazione. La complessità, il pluralismo, la differenza - non meno che la relazione, l’unita, la solidarietà tra specie e le persone - sono la fonte della ricchezza e dell’evoluzione naturali e sociali, cioè della vita stessa.

Verde è chi ispira l’azione politica a questi principi e l’affida a forme organizzative che valorizzino la cooperazione e la mutua solidarietà, l’impegno ad operare a favore del rafforzamento dell’ONU e la scelta della nonviolenza, la critica della gerarchia e della divisione burocratica dei ruoli, la piena coerenza tra i mezzi e i metodi utilizzati e le finalità e gli obiettivi perseguiti; verde è chi rifiuta la guerra e la sua preparazione come scelta strategica, morale e politica.

Verde è chi valorizza questa ricchezza animata da un insopprimibile bisogno di libertà e di giustizia e crede nei principi fondamentali della democrazia e di tutte le libertà civili, politiche e religiose.

Verde è chi si adopera per la salvaguardia e in difesa dei diritti degli altri animali e fa propria la dichiarazione universale dei diritti degli animali approvata dall’UNESCO il 15/10/78.

Verde è chi riconosce il valore e la ricchezza di genere e promuove l’effettiva rappresentanza di donne e uomini ad ogni livello organizzativo ed elettivo, riconoscendo il valore e la ricchezza della differenza di orientamento sessuale e di identità di genere all’interno della Federazione come nella società, e ritenendo cardine dello sviluppo di una piena coscienza ecologista la valorizzazione della differenza in ogni sede di elaborazione e decisione.

Verde è chi si impegna per l’unità politica dell’Europa sulla base del federalismo democratico e del principio di sussidiarietà.
 

Art.2 Adesione ai Verdi

L'adesione a "I Verdi" è individuale e libera.

Essa viene manifestata da donne e uomini, di qualunque cittadinanza e credo religioso; 
E' documentata attraverso una tessera unica nazionale legata alla carta di adesione.

L’iscrizione implica la piena accettazione dello Statuto e dei regolamenti.

L’iscritto ha diritto di partecipare all’attività dei Verdi manifestando liberamente la propria opinione e la propria critica sugli argomenti in discussione ad ogni livello. Ha altresì il diritto di voto, nelle sedi e secondo le modalità previste dallo statuto e dai regolamenti per determinare la linea politica e per le elezioni degli organi. Il dovere dell’iscritto è il rispetto dei principi ispiratori dei Verdi.

Il Consiglio Federale nazionale stabilisce modalità e criteri per il procedimento di iscrizione e la verifica delle adesioni.

Art.3 Forum

Gli iscritti possono costituire Forum tematici, finalizzati all’elaborazione e alla proposta programmatica e aperti alla partecipazione degli esterni. Il Consiglio Federale nazionale riconosce i Forum tematici nazionali fissandone le modalità per la costituzione, il funzionamento, il finanziamento, la consultazione e la verifica delle attività, sulla base di criteri che assicurino un’ampia e qualificata rappresentatività sociale e culturale.

Art.4 Denominazione e sede

La Federazione dei Verdi, detta anche "I Verdi" ha come simbolo il SOLE CHE RIDE con la dicitura Verdi ed ha sede in Roma.


                            TITOLO II

               ARTICOLAZIONE DELLE STRUTTURE

Art.5 Organizzazione territoriale

I Verdi si articolano in: Federazioni regionali, Federazioni provinciali ed
eventualmente in Federazioni di comune metropolitano.

Gli iscritti/e possono organizzarsi in Associazioni comunali, Associazioni
intercomunali, Circoli locali (territoriali o tematici).

Le Federazioni regionali, Federazioni provinciali e le Federazioni di comune metropolitano vengono riconosciute dalla Federazione nazionale, secondo le regole decise dal Consiglio Federale nazionale sulla base di un numero minimo di iscritti in rapporto alla popolazione e sulla base del consenso elettorale ottenuto.

Il Consiglio Federale nazionale fissa i criteri per la costituzione, il riconoscimento e le garanzie democratiche di funzionamento delle Associazioni comunali e delle Associazioni intercomunali.

Le Associazioni comunali e intercomunali hanno la rappresentanza politica dei Verdi al corrispondente livello territoriale. Nel caso in cui a livello comunale o intercomunale siano presenti più circoli locali (territoriali o tematici) la rappresentanza politica dei Verdi al corrispondente livello territoriale è attribuita alle Associazioni comunali o intercomunali.

I Circoli locali (territoriali o tematici) per essere riconosciuti nell’ambito del movimento devono costituirsi secondo le regole decise dal Consiglio Federale nazionale.

Art.6 Federazioni regionali

Le Federazioni regionali sono costituite da tutti gli iscritti Verdi residenti, ovvero stabilmente dimoranti per motivi di studio e lavoro documentabili solo su richiesta scritta anticipata, nel territorio della regione. Per tutte le norme statutarie, le federazioni del Trentino e del Sudtirolo corrispondono alla realtà della dimensione regionale.

La Federazione regionale è responsabile delle scelte politiche a livello regionale. È riconosciuta dalla Federazione nazionale in relazione al numero di iscritti, al consenso elettorale ottenuto e al numero di Federazioni provinciali riconosciute aderenti.
Qualora uno dei predetti requisiti venisse meno e/o non sussistesse, la Federazione nazionale interviene per favorire il ripristino delle condizioni di riconoscibilità.

La Federazione regionale è impegnata a favorire la costituzione delle Federazioni provinciali, non ancora costituite, e a favorire l’insediamento dei Verdi nella realtà della regione.

La Federazione regionale riconosce le Associazioni comunali e le Associazioni intercomunali esistenti sul proprio territorio sulla base dei criteri fissati dal Consiglio Federale nazionale.

Art.7 Federazioni provinciali

Le Federazioni provinciali sono costituite da tutti gli iscritti Verdi residenti, ovvero stabilmente dimoranti per motivi di studio e lavoro documentabili solo su richiesta scritta anticipata, nel territorio della provincia. Le Federazioni provinciali sono responsabili delle scelte politiche a livello provinciale e concorrono alla formazione di quelle regionali.

La Federazione provinciale è riconosciuta dalla Federazione nazionale sulla base di un numero di iscritti in rapporto alla popolazione e sulla base del consenso elettorale conseguito.

Art.8 Federazioni di comune metropolitano

Le eventuali Federazioni di comune metropolitano sono costituite da tutti gli iscritti Verdi residenti, ovvero stabilmente dimoranti per motivi di studio e lavoro documentabili solo su richiesta scritta anticipata, nel territorio del comune metropolitano e sono responsabili delle scelte politiche nel proprio ambito istituzionale.

La Federazione di comune metropolitano è riconosciuta dalla Federazione nazionale sulla base di un numero di iscritti in rapporto alla popolazione e sulla base del consenso elettorale conseguito.

La Federazione nazionale definisce i rapporti con le altre articolazioni territoriali.

Art.9 Organi delle Federazioni regionali , provinciali e di comune metropolitano

Sono organi delle Federazioni regionali, provinciali e di comune metropolitano:

l’Assemblea;
il/la Presidente;
il/la Tesoriere;
l’Esecutivo;
il Consiglio Federale (obbligatorio per le Federazioni regionali e facoltativo per le federazioni provinciali)

Le Assemblee provinciali sono sempre convocate per iscritti. Quelle regionali possono essere convocate per delegati/e solo su modifiche regolamentari e su decisioni politico-programmatiche: in tal caso i delegati/e sono eletti/e da assemblee provinciali per iscritti/e. Il numero dei delegati/e è definito sulla base degli iscritti/e e del consenso elettorale ottenuto.

Le attribuzioni, le modalità di elezione e ogni altra regola o procedura che riguardano i suddetti organi sono stabilite dal Consiglio Federale nazionale. Il Consiglio Federale nazionale è tenuto ad adottare i relativi regolamenti rispettando il principio di sussidiarietà.

Art.10 Organi della Federazione nazionale

Sono organi di direzione politica e decisione dei Verdi:

l’Assemblea
il/la Presidente
l’Esecutivo
il Consiglio Federale nazionale

Art.11 Assemblea nazionale

L’Assemblea nazionale è convocata per iscritti. Può essere convocata per delegati ma, in questo caso, ha competenza solo sulle modifiche statutarie e su decisioni politico-programmatiche: in tal caso i delegati sono eletti da assemblee provinciali per iscritti. Il numero dei delegati che spettano a ciascuna provincia è definito sulla base degli iscritti e del consenso elettorale ottenuto.

L’Assemblea nazionale si riunisce almeno ogni due anni su decisione del Consiglio Federale nazionale e deve essere finalizzata alla discussione politico programmatica.

La mozione politica approvata è vincolante per gli organi della Federazione.

Quando l’Assemblea nazionale è convocata per delegati è composta da un massimo di 1500 delegati eletti dalle Assemblee provinciali.

L’Assemblea nazionale è convocata in via ordinaria e straordinaria dall’Esecutivo; in via solo straordinaria dai 2/3 del Consiglio Federale nazionale o da almeno i 2/3 delle Federazioni regionali riconosciute.

L’Assemblea si costituisce validamente con la presenza di almeno 1/3 degli aventi diritto al voto.

Le sue deliberazioni sono adottate a maggioranza dei votanti.

Art.12 Presidente

Il/la Presidente ha competenza generale di iniziativa, rappresenta le decisioni dell’Esecutivo e del Consiglio Federale nazionale in materia di politica interna ed esterna; ha la rappresentanza legale dei Verdi, di cui può delegare l’esercizio.

Il/la Presidente può nominare responsabili dei settori di iniziativa, di gruppi di lavoro.

Le candidature a Presidente devono essere proposte da un numero di iscritti pari ad almeno 1/30 del numero totale degli iscritti o 20 Consiglieri Federali nazionali. La Federazione nazionale deve comunicare il numero esatto a tutti gli iscritti almeno 30 giorni prima del termine fissato per la presentazione delle candidature. Ogni iscritto può firmare soltanto una candidatura per genere.

Qualora non siano avanzate candidature ai sensi del precedente comma il Consiglio Federale nazionale, a maggioranza dei presenti, individuerà almeno due candidature alla carica di Presidente.

I candidati devono presentare gli elementi essenziali della proposta di programma che intendono realizzare. E’ proclamato eletto il candidato che ottiene il 50% più 1 dei voti validi espressi. Qualora nessuno ottenga questo quorum, i due candidati più votati andranno in ballottaggio entro 15 giorni. Risulterà eletto chi in questa votazione otterrà il maggior numero di voti. In caso di parità si provvederà entro 15 giorni ad una nuova votazione.

Al/alla Presidente può essere tolta la fiducia dai 2/3 del Consiglio Federale nazionale. In tal caso, come in quello di dimissioni, le sue funzioni sono provvisoriamente assunte dall’Esecutivo che avvia immediatamente il procedimento di elezione del nuovo Presidente. Tale procedimento dovrà concludersi nel termine massimo di 60 giorni dal giorno in cui il/la Presidente ha cessato dalla carica.

Art.13 Esecutivo

L'Esecutivo e' l'organo di attuazione della linea politica ed è responsabile dell'organizzazione politica e amministrativa della Federazione nazionale.

E’ titolare del simbolo identificativo dei Verdi ed ha il potere di autorizzare l'utilizzo del simbolo secondo i criteri fissati dal Consiglio Federale nazionale. Può delegare uno o più dei suoi membri ad esercitare ogni attività relativa all’utilizzo e alla cessione del simbolo. Il simbolo è un diritto delle Associazioni e delle Federazioni, nel proprio ambito istituzionale qualora esse rispettino le regole democratiche e i principi statutari

Le persone componenti dell'Esecutivo sono titolari di specifici ambiti di responsabilità politico – organizzativa.

L'Esecutivo è composto dal/la Presidente e da sette componenti eletti a suffragio universale.

E’ convocato e presieduto dal/la Presidente. Ne fanno parte senza diritto di voto i/le Presidenti dei gruppi verdi al Parlamento italiano, un/una rappresentante dei Verdi al Parlamento europeo, ed un /a rappresentante dei Verdi al governo.

In tutte le decisioni ove non si raggiunga una maggioranza prevale il voto del/la Presidente.

Art.14 Consiglio Federale nazionale

Il Consiglio Federale nazionale definisce la linea politica dei Verdi, stabilisce le regole
democratiche di base e ha le altre competenze previste dallo statuto.

Propone le modifiche statutarie.

E’ composto da un massimo di 100 persone elette, di cui la metà eletti/e su base regionale dalle realtà federate riconosciute, (in proporzione agli iscritti/e e ai voti ottenuti) e l’altra metà a suffragio universale nazionale degli iscritti/e.

Il Consiglio Federale nazionale si riunisce almeno tre volte all’anno ed è convocato e presieduto dal/la Presidente. Fanno parte del Consiglio Federale nazionale, senza diritto di voto, i/le parlamentari.

Il/la Presidente e l’Esecutivo ne fanno parte di diritto.

Il Consiglio Federale nazionale nomina su proposta del Presidente un organo di garanzia a cui poter ricorrere per l’osservanza delle norme statutarie.

Prende atto, in caso di dimissioni o di cessazione, per qualsiasi motivo, di uno dei propri membri dalla carica, del subentro del primo dei non eletti della lista votata.

Stabilisce le regole per il riconoscimento delle strutture territoriali e le modalità di elezione degli organi a tutti i livelli, nonché le attribuzioni e ogni altra regola e procedura che riguardano gli organi delle Federazioni regionali, delle Federazioni provinciali, delle Federazioni di comune metropolitano e delle realtà locali costituite in Associazioni comunali o intercomunali, nonché dei Circoli locali (territoriali o tematici) .

Fissa la quota annuale di adesione ai Verdi e stabilisce le modalità e i criteri per il procedimento di iscrizione e la verifica delle adesioni.

Fissa la quota delle risorse economiche da attribuire alle articolazioni territoriali. 

Stabilisce i criteri delle candidature dei Verdi nelle liste del Sole che ride o nelle coalizioni di cui i Verdi fanno parte.

Fissa le modalità per la costituzione, il funzionamento e la consultazione dei Forum nazionali tematici.

Fissa i criteri per l’utilizzo del simbolo.

Art.15 Tesoriere

Il Tesoriere è nominato dal Presidente che lo individua tra i componenti dell’Esecutivo.

Il tesoriere svolge e coordina le attività necessarie per la corretta gestione amministrativa dei Verdi, che in tutte le sue articolazioni, è tenuta a prevedere per ogni spesa i relativi mezzi di finanziamento. Il tesoriere è il responsabile delle attività finanziarie, patrimoniali, immobiliari ed amministrative dei Verdi, utilizza e gestisce le entrate e predispone annualmente il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo che sono approvati dal Consiglio Federale nazionale.

Il tesoriere assicura la regolarità contabile e l’attinenza delle decisioni di spesa degli organi dei con le effettive disponibilità e le voci di bilancio. Il tesoriere ove ritenga la spesa non coperta o comunque incompatibile con le previsioni del bilancio può bloccare ogni decisione di spesa che non risponda a detti requisiti e chiedere il riesame della spesa stessa.

Il tesoriere può compiere tutte le operazioni bancarie, compresa la nomina di procuratori, l'accensione di mutui e le richieste di affidamento, effettua pagamenti ed incassa crediti, può rinunciare a diritti e sottoscrivere transazioni. Il tesoriere può affidare procure e deleghe, è abilitato a riscuotere i rimborsi elettorali, i contributi dello Stato o comunque dovuti per legge ai Verdi. Al tesoriere vengono affidati dall’Esecutivo anche i poteri straordinari di amministrazione. Il tesoriere può chiedere, perfezionare ed utilizzare fidi bancari e stipulare contratti di qualsiasi tipo e natura.

Delle obbligazioni assunte dal tesoriere in adempimento di deliberazioni degli organi statutari risponde la Federazione dei Verdi.

Art.16 Disposizioni comuni

L’elezione degli organi a tutti i livelli avviene a suffragio universale degli iscritti/e, sulla base di proposte politiche e programmatiche, secondo le modalità decise dal Consiglio Federale nazionale.

Gli eletti nelle istituzioni ed i componenti negli esecutivi fanno parte senza diritto di voto degli organismi di livello corrispondente di più ampia composizione.

Gli organi nazionali hanno una durata di tre anni. La durata degli organi delle federazioni regionali, provinciali, e delle specifiche realtà locali è fissata dai relativi regolamenti, fino ad un massimo di tre anni.

Ogni organo deve essere convocato nel caso in cui almeno un quinto dei componenti con diritto di voto ne faccia richiesta.

Al fine di raggiungere un equilibrio di genere, nessuna lista di candidati può essere composta per più del 50% da persone dello stesso genere.

Nella elezione di organismi rappresentativi, che richiedano preferenze plurime, il voto è espresso in modo paritario per genere. Il Consiglio Federale nazionale decide le modalità di attuazione di questo principio. Nella elezione degli organi collegiali, ove prevista la preferenza, il voto è espresso con la doppia preferenza di genere.

Le assemblee per iscritti/e devono essere convocate nel caso in cui almeno un decimo degli iscritti/e ne faccia richiesta.

Al fine di favorire maggiore efficacia e il rinnovamento nelle cariche istituzionali, le proposte di candidatura alle elezioni sono sottoposte a valutazione e approvazione ai corrispondenti livelli, coerentemente con i principi statutari e secondo i criteri fissati dal Consiglio Federale nazionale, che definisce limiti ed eventuali deroghe, anche in considerazione della permanenza dei singoli nei ruoli istituzionali e degli altri incarichi ricoperti.

Le decisioni dei Verdi si ispirano al principio di sussidiarietà.

La Federazione riconosce a tutti i livelli le minoranze, ne garantisce l’attività e l’espressione delle idee e il diritto di avanzare proposte.


                            TITOLO III

                           Finanziamento

Art. 17 Finanziamento della Federazione dei Verdi. Ripartizione. Quote

Ogni Organizzazione territoriale individua i criteri di coinvolgimento degli aderenti nell’autofinanziamento.

Eventuali erogazioni di finanziamento pubblico e altre contribuzioni istituzionali a qualsiasi titolo trasferite ai Verdi sono distribuite per una quota fissata con apposito regolamento dal Consiglio Federale nazionale, proporzionalmente ai voti ottenuti alle ultime consultazioni politiche o europee, alle Federazioni regionali e provinciali riconosciute. L’Esecutivo stabilisce l’entità e le forme di finanziamento destinate alle Federazioni regionali non riconosciute.

Le Organizzazioni territoriali hanno l’obbligo di preparare e far approvare annualmente bilanci consuntivi e preventivi predisposti con criteri di trasparenza, controllabilità e pubblicità. Le Federazioni regionali e provinciali sono tenute a trasmettere annualmente all’Esecutivo il proprio bilancio preventivo e consuntivo pena la sospensione dell’erogazione dei trasferimenti economici da parte della Federazione nazionale.

Art. 18 Sostenitori

E’ prevista la figura del Sostenitore, che pur non aderendo ai Verdi intenda cooperare alle sue iniziative, pagando una quota ed eventualmente partecipando a specifiche iniziative.

I rapporti con i Sostenitori sono tenuti sia a livello nazionale, per l’invio di materiale di informazione, sia a livello locale, per il coinvolgimento nelle iniziative.

Tali rapporti devono avvenire attraverso l’assoluta trasparenza e pubblicità sia dell’operato che dell’iniziativa sostenuta.

Art. 19 Collegio dei revisori

I tre Revisori Contabili sono nominati dall’Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma su richiesta del Tesoriere e vengono rinnovati ogni tre anni.

Ad essi è affidato il compito di controllo stabilito dalle leggi in materia di bilancio dei Partiti.


                            TITOLO IV

               Disciplina degli iscritti e norme di garanzia

Art. 20 Doveri degli iscritti e norme di garanzia

L'iscritto che, in violazione degli obblighi assunti con l'accettazione dello Statuto e della carta di adesione, venga meno ai principi ispiratori dei verdi, può essere sottoposto a procedimento disciplinare.

Le sanzioni applicabili, a seconda della gravità del caso sono nell'ordine: a) richiamo; b) sospensione dall'esercizio dei diritti riconosciuti all'iscritto; c) rimozione dagli incarichi interni ai Verdi ed invito a dimettersi dalle cariche ricoperte su designazione dei Verdi; d) espulsione.

Le cause di espulsione possono essere unicamente le seguenti:

Propaganda e/o candidatura in liste concorrenti ai Verdi ovvero alla coalizione alla quale I Verdi hanno aderito;

Condanna con sentenza definitiva per gravi reati contro la persona, per reati contro l’ambiente e la pubblica amministrazione, per reati di associazione di stampo mafioso, concussione e corruzione e per reati aggravati da finalità di discriminazione;

Grave e reiterata inosservanza dei principi ispiratori per cui l'iscritto abbia già subito una delle sanzioni disciplinari sopra indicate;

Art. 21 Procedimento disciplinare

Il Consiglio Federale nazionale adotta a maggioranza dei 2/3 dei votanti un regolamento con cui si regola il procedimento disciplinare e si individuano gli organi competenti a comminare la sanzione;

Art. 22 Clausola compromissoria. Giurì

La tutela dei diritti inerenti allo status di iscritto ai Verdi e tutte le controversie ad oggetto l’applicazione o la violazione delle norme statutarie o regolamentari sono devolute al Giurì Nazionale che, attenendosi a dette norme, decide come arbitro irrituale, secondo la procedura decisa dal Consiglio Federale nazionale a maggioranza dei 2/3 dei votanti.

Il Giurì è composto da 5 giuristi, scelti tra avvocati con almeno 5 anni di anzianità, magistrati, docenti universitari.

E’ eletto su proposta dell’Esecutivo nazionale contenente l’indicazione del suo Presidente, dal Consiglio Federale nazionale a maggioranza dei 2/3 dei votanti.

Il Giurì rimane in carica 3 anni e comunque esercita le proprie funzioni sino alle elezioni dei nuovi membri.

In caso di dimissioni o impedimento di un membro, sino alla sua sostituzione da effettuarsi al primo Consiglio Federale nazionale utile, secondo le norme di cui al terzo comma, le decisioni del Giurì vengono adottate dai restanti membri ed il voto del Presidente, in caso di parità dei voti, determina la maggioranza.

Non possono essere eletti coloro i quali hanno ricoperto nell’ultimo anno incarichi interni ai Verdi o cariche, anche elettive, su designazione dei Verdi.

Art. 23 Modifiche statutarie

Le modifiche statutarie possono essere proposte dal Consiglio Federale nazionale, da 10 Federazioni Provinciali riconosciute, da 3 Federazioni regionali o da 1/20 degli iscritti/e. Sono approvate secondo le modalità fissate dal Consiglio Federale nazionale o per referendum tra tutti gli iscritti o per Assemblea per delegati.

L’assemblea deve approvare le modifiche statutarie a maggioranza dei due terzi dei votanti.
 
 

 

   REGOLAMENTO SULLE SANZIONI E PROCEDURE DISCIPLINARI
                 (ex Art.20 e 21 Norme attuative statutarie)

Art. 1
Sono competenti ad applicare le sanzioni disciplinari previste dall'art.20 delle norme attuative statutarie gli esecutivi regionali, che adottano i relativi provvedimenti a maggioranza assoluta dei componenti.
Qualora l'iscritto risulti essere componente di un esecutivo regionale, competente ad applicare le sanzioni disciplinari  l'esecutivo nazionale.
L'esecutivo nazionale è altresì competente ad applicare le sanzioni nei confronti dell'iscritto che sia investito di incarichi di governo o che rivesta la carica elettiva di consigliere regionale o di membro di una delle camere del parlamento ovvero del parlamento europeo.

Art. 2
Non si può adottare alcuna sanzione disciplinare nei confronti dell'iscritto se non previa contestazione scritta dell'addebito da effettuarsi entro il termine di trenta giorni da quando l'organo competente è venuto a conoscenza del fatto da contestare.
Nessuna sanzione può essere adottata senza avere sentito l'iscritto che ne abbia fatto richiesta in seguito alla ricezione della contestazione.
La contestazione dell'addebito deve contenere l'avvertenza che, in caso di mancata richiesta di essere sentito a sua difesa da formulare entro i successivi cinque giorni, la sanzione disciplinare verrà comunque applicata.

Art. 3
Le sanzioni disciplinari che possono essere adottate sono esclusivamente quelle previste dall'art.20 delle norme attuative statutarie. La sanzione della sospensione dell'esercizio dei diritti riconosciuti all'iscritto non può avere durata inferiore ai trenta giorni e superiore ai centoventi giorni.

Art.4
Il procedimento disciplinare si estingue ove nessuna sanzione venga adottata entro novanta giorni dalla data della contestazione dell'addebito.

Art. 5
Per lo stesso fatto non possono adottarsi congiuntamente più sanzioni disciplinari e l'applicazione di una di esse preclude l'applicazione di altre.

Art. 6
Nei casi di particolare gravità gli organi competenti ad applicare le sanzioni disciplinari possono inibire in via cautelare, per la durata del procedimento disciplinare, la partecipazione dell'iscritto agli organi della federazione di cui sia eventualmente componente.

Art. 7
Avverso il provvedimento disciplinare l'iscritto può ricorrere al Giurì nazionale nei termini e con forme prescritte dal regolamento di detto organo.

                         Norma transitoria

Fino al termine della fase costituente i compiti e le competenze relative alle sanzioni disciplinari sono attribuite, ai rispettivi livelli di competenza, alla Presidente e all'Esecutivo nazionale e al Presidente e al Comitato Costituente regionale.

                    _________________________

 Il coordinamento dei testi approvati e le interpretazioni delle norme sono demandate all'Esecutivo Nazionale.

 

   REGOLAMENTO GARANZIE E MODALITA' DI PARTECIPAZIONE E DECISIONE DEI VERDI

Convocazione delle Assemblee regionali, provinciali e comunali/intercomunali
La convocazione dell'Assemblea è fatta 15 giorni prima della data di svolgimento della stessa sulla base dei tesserati già iscritti se tale data è successiva alla chiusura della Campagna Nazionale di Adesione. In caso sia ancora in corso tale Campagna, la convocazione dell'Assemblea deve avvenire 30 giorni prima. In questo caso è possibile aderire ai Verdi, ai fini della partecipazione attiva all'Assemblea, fino a 15 giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea stessa. La convocazione dovrà precisare la data ultima per l'iscrizione.
Scaduto tale termine la Federazione Nazionale invia l'elenco degli aderenti titolari del diritto di voto nell'Assemblea.
Nella convocazione, oltre alle informazioni logistiche necessarie e all'ordine del giorno, va indicato il termine temporale per l'accreditamento. La Presidenza dell'Assemblea non potrà anticipare tale termine.

Ordine del giorno
Le Assemblee affrontano l'ordine del giorno che non può essere modificato se non nell'ordine degli argomenti da trattare salvo possibili aggiunte approvate dai 2/3 dell'Assemblea. Gli aventi diritto al voto possono intervenire per un tempo stabilito ed uguale per tutti.

Votazioni ed elezione di organismi
Per l'elezione di organi o delegati il limite di sottoscrizioni richieste per presentare liste o singole candidature non può essere superiore a un decimo degli accreditati nelle Assemblee sia per aderenti che per delegati. Stesso limite vale per la presentazione di mozioni politiche generali e risoluzioni su argomenti all'ordine del giorno. La presentazione di risoluzioni rende obbligatorio il voto.
Nessuna lista di candidati può essere composta per più del 50% da persone dello stesso genere. Nella elezione di organi collegiali ove prevista la preferenza il voto è espresso con la doppia preferenza di genere.

- Voto segreto
In tutte le votazioni che riguardano persone e ove vi siano liste di candidati o singole candidature concorrenti è garantito lo scrutinio segreto se richiesto anche da un solo partecipante accreditato all'Assemblea.

- Criterio proporzionale
Per l'elezione degli organi e dei delegati, ove si proceda a votazioni tra proposte concorrenti, si adotta il criterio proporzionale.

Validità decisioni
Per tutte le Assemblee le decisioni sono valide se sono assunte a maggioranza dei votanti con la presenza di almeno 1/3 degli aventi diritto al voto, salvo che per le deliberazioni per le quali è prevista una maggioranza diversa.

Convocazione da parte degli aderenti
Un numero di aderenti pari almeno al 10% degli iscritti può richiedere la convocazione di un'Assemblea su una proposta di ordine del giorno che non potrà avere ad oggetto la sfiducia al Presidente o ad altri organi. Tale richiesta dovrà essere effettuata all'Esecutivo del livello territoriale corrispondente che dovrà provvedere alla convocazione assembleare entro 30 giorni dal ricevimento della stessa. L'assemblea dovrà svolgersi nei tempi già stabiliti nel presente regolamento. In caso di mancato adempimento, la convocazione dovrà essere garantita dall'organismo del livello superiore, fatto salvo per l'Assemblea nazionale.

Sfiducia e/o elezione straordinaria degli organi
La sfiducia al Presidente o ad altri organi può essere richiesta da un numero di aderenti pari ad almeno il 50% più uno. Con la stessa percentuale è possibile procedere alla richiesta di elezione straordinaria degli organi in caso di impossibilità di funzionamento degli stessi.

               ____________________________________

Il coordinamento dei testi approvati e le interpretazioni delle norme sono demandate all'Esecutivo Nazionale.

Precisazioni ed interpretazioni dell'esecutivo
Al punto Votazioni ed elezione organismi del Regolamento Garanzie e modalità di partecipazione e decisione dei Verdi l'espressione "Nella elezione di organi collegiali ove prevista la preferenza il voto è espresso con la doppia preferenza di genere" va intesa nel senso che la doppia preferenza di genere può essere espressa solo nei casi in cui, per le elezioni di organismi rappresentativi e/o collegiali, sia prevista la preferenza plurima.

 

      REGOLAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE

                            TITOLO I
                    FEDERAZIONI REGIONALI

art.1 Riconoscimento

Le Federazioni regionali sono riconosciute dalla Federazione nazionale ove ricorrano i seguenti requisiti:
- Un rapporto iscritti-abitanti pari a 1 ogni 10.000;
- Un consenso elettorale ottenuto nella regione nelle ultime consultazioni elettorali politiche e/o europee pari almeno alla metà del dato nazionale;
- Un numero di federazioni provinciali riconosciute sul proprio territorio come da tabella allegata.
Ove uno dei suddetti requisiti non sussista o venga meno, l'Esecutivo nazionale interviene per favorire il ripristino delle condizioni di riconoscibilità, adottando ogni provvedimento idoneo allo scopo.
 

TABELLA DELLE PROVINCE RICONOSCIUTE NECESSARIE
 
regione totale province numero minimo di province in regola per il riconoscimento della Federazione reg.
Abruzzo 4 2
Basilicata 2 1
Calabria 5 3
Campania 5 3
Emilia Romagna 9 5
Friuli Venezia Giulia 4 2
Lazio 5 3
Liguria 4 2
Lombardia 11 6
Marche 4 2
Molise 2 1
Piemonte 8 4
Puglia 5 3
Sardegna 4 2
Sicilia 9 5
Alto Adige/Sudtirol 1 1
Toscana 10 5
Trentino 1 1
Umbria 2 1
Valle d'Aosta 1 1
Veneto 7 4

art.2 Assemblea regionale

L'Assemblea regionale è convocata per iscritti o per delegati ma in questo caso solo su modifiche ai regolamenti e su decisioni politico-programmatiche. Quando l'assemblea regionale è convocata per delegati è composta da un minimo di 30 ad un massimo di 150 eletti dalle assemblee provinciali con le stesse modalità previste per l'elezione dei delegati all'assemblea nazionale.
L'Assemblea regionale è sempre convocata per iscritti se la federazione regionale non ha raggiunto 250 iscritti.
L'assemblea regionale si riunisce, di norma, almeno una volta all'anno. E' convocata in via ordinaria e straordinaria dall'Esecutivo; in via solo straordinaria dai 2/3 del Consiglio Federale regionale, fermo restando le disposizioni statutarie comuni in materia di convocazioni assembleari.
L'assemblea regionale elegge a suffragio universale il Presidente, l'Esecutivo, il Tesoriere e i Consiglieri federali nazionali spettanti. Laddove il numero degli iscritti, alla Federazione regionale, sia superiore a 800 è possibile allestire seggi elettorali con assemblee nelle province riconosciute, affidando all'esecutivo regionale l'individuazione delle modalità di esecuzione.
L'assemblea regionale adotta un regolamento, che non sia in contrasto con lo statuto e i regolamenti nazionali, con il quale stabilisce: a) la durata in carica degli organi della Federazione regionale, delle federazioni provinciali e delle associazioni comunali e intercomunali fino al limite massimo di 3 anni fissato dallo statuto; b) le modalità di elezione, funzionamento e finanziamento degli organi della Federazione regionale, delle Federazioni provinciali e delle associazioni comunali e intercomunali per i quali non vi siano modalità già stabilite; c) il numero dei componenti degli Esecutivi regionali, provinciali e comunali da un minimo di 5 ad un massimo di 11 comprensivi del Presidente e del Tesoriere; il numero dei componenti del Consiglio federale regionale da un minimo di 11 a un massimo di 35; il numero dei componenti del Consiglio
Federale provinciale da un minimo di 7 a un massimo di 21.
Nel caso in cui la Federazione regionale non adotti, o adotti solo in parte, un proprio regolamento, si applicano in analogia le norme statutarie e i regolamenti nazionali. 
Le deliberazione dell'assemblea regionale sono adottate a maggioranza dei presenti aventi diritto di voto (salvo le deliberazioni di adozione o di modifica dei regolamenti dove è richiesta la maggioranza dei 2/3 dei presenti).
La mozione politica approvata è vincolante per gli organi della Federazione regionale.

art.3 Presidente regionale

Il Presidente ha competenza generale di iniziativa, rappresenta le decisioni dell'Esecutivo e del Consiglio Federale regionale.
Il Presidente può nominare responsabili dei settori di iniziativa, di gruppi di lavoro. 
Le candidature a Presidente, 15 giorni prima dell'assemblea, devono essere proposte da almeno 1/20 degli iscritti alla Federazione regionale o da 1/4 dei Consiglieri federali regionali, ove presentate in assemblea, da 1/10 degli accreditati. E' proclamato eletto il candidato che ottiene il 50% più uno dei voti validi espressi. Qualora nessuno ottenga questo quorum, i due candidati più votati andranno immediatamente al ballottaggio.
Nel caso in cui le votazioni avvengono per urne dislocate sul territorio il ballottaggio deve avvenire entro 15 giorni. Risulterà eletto chi nella votazione di ballottaggio otterrà il maggior numero di voti. In caso di parità si provvederà ad una nuova votazione con le medesime modalità della precedente.
Al Presidente può essere tolta la fiducia dai 2/3 del Consiglio Federale regionale.
In caso di sfiducia o dimissioni del Presidente le sue funzioni sono provvisoriamente assunte dall'Esecutivo che convoca, nel termine massimo di 45 giorni dalle dimissioni o cessata carica, una nuova assemblea regionale con all'ordine del giorno l'elezione del nuovo Presidente.

art.4 Esecutivo regionale

L'Esecutivo è l'organo di attuazione della linea politica ed è responsabile dell'organizzazione politica e amministrativa della Federazione regionale.
Le persone componenti dell'Esecutivo sono titolari di specifici ambiti di responsabilità politico-organizzativa.
L'Esecutivo è composto oltre che dal Presidente, dal Tesoriere e da un numero (da 3 a 9) di componenti, previsto nel regolamento della Federazione regionale, eletti dall'assemblea regionale.
E' convocato e presieduto dal Presidente. Ne fanno parte senza diritto di voto il capogruppo dei Verdi alla Regione e un rappresentante dei Verdi al governo regionale.
In tutte le decisioni ove non si raggiunga una maggioranza prevale il voto del Presidente.

art. 5 Tesoriere

Il tesoriere regionale è eletto dall'Assemblea Regionale e fa parte di diritto dell'Esecutivo regionale.
Il tesoriere regionale svolge e coordina le attività necessarie per la corretta gestione amministrativa delle Federazioni regionali Verdi, che sono tenute a prevedere per ogni spesa i relativi mezzi di finanziamento. Il tesoriere regionale è il responsabile delle attività finanziarie, patrimoniali, immobiliari ed amministrative delle Federazioni regionali, utilizza e gestisce le entrate e predispone annualmente il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo che sono approvati dal Consiglio Federale Regionale. Le Federazioni regionali hanno l'obbligo di preparare e far approvare annualmente bilanci consuntivi e preventivi predisposti con criteri di trasparenza, controllabilità e pubblicità. Le Federazioni regionali sono tenute a trasmettere annualmente all'Esecutivo Nazionale il proprio bilancio preventivo e consuntivo pena la sospensione dell'erogazione dei trasferimenti economici da parte della Federazione Nazionale.
Il tesoriere regionale assicura la regolarità contabile e l'attinenza delle decisioni di spesa degli organi con le effettive disponibilità e le voci di bilancio. Il tesoriere regionale ove ritenga la spesa non coperta o comunque incompatibile con le previsioni del bilancio può bloccare ogni decisione di spesa che non risponda a detti requisiti e chiedere il riesame della spesa stessa.
Il tesoriere regionale può compiere tutte le operazioni bancarie, compresa la nomina di procuratori, l'accensione di mutui e le richieste di affidamento, effettua pagamenti ed incassa crediti, può rinunciare a diritti e sottoscrivere transazioni. Il tesoriere regionale può affidare procure e deleghe, è abilitato a riscuotere i contributi dovuti dalla Federazione Nazionale dei Verdi alle Federazioni Regionali. Il tesoriere può chiedere, perfezionare ed utilizzare fidi bancari e stipulare contratti di qualsiasi tipo e natura.
Delle obbligazioni assunte dal tesoriere regionale in adempimento di deliberazioni degli organi statutari risponde la Federazione Regionale dei Verdi.

art.6 Consiglio Federale regionale

Il Consiglio Federale regionale definisce la linea politica dei Verdi. Propone modifiche al regolamento regionale. Ha le competenze che gli sono riconosciute dallo statuto e dai regolamenti di attuazione dello statuto.
Il Consiglio Federale regionale è composto dal Presidente, dall'Esecutivo, dal Tesoriere e da un minimo di 11 ad un massimo di 35 componenti eletti dalle assemblee provinciali secondo le stesse modalità previste per l'elezione dei delegati all'assemblea nazionale. Ne fanno parte senza diritto di voto i consiglieri ed assessori
regionali.
Il Consiglio Federale regionale si riunisce almeno 3 volte l'anno ed è convocato e presieduto dal Presidente.
Prende atto, in caso di dimissioni o di cessazione per qualsiasi motivo, di uno dei propri membri dalla carica, del subentro del primo dei non eletti della lista votata.
In tutte le decisioni ove non si raggiunga una maggioranza prevale il voto del Presidente regionale.

                            TITOLO II
                   FEDERAZIONI PROVINCIALI

art.7 Riconoscimento

Le Federazioni provinciali sono riconosciute dalla Federazione nazionale ove ricorrano i seguenti requisiti:
- 50 iscritti con l'aggiunta di un rapporto iscritti-abitanti pari a 1 ogni 10.000 per un totale comunque non inferiore a 100 iscritti;
- un consenso elettorale ottenuto nella provincia nelle ultime consultazioni elettorali politiche e/o europee pari almeno alla metà del dato nazionale.
La mancanza di uno dei due parametri fa venire meno la riconoscibilità della federazione provinciale. Nel caso in cui il consenso elettorale in quella provincia sia almeno il doppio del dato nazionale il numero di iscritti necessari per il riconoscimento è ridotto del 10%, se il consenso elettorale sarà pari o superiore al triplo del dato nazionale il numero di iscritti necessari per il riconoscimento è ridotto del 20%

art.8 Assemblea provinciale

L'Assemblea provinciale è convocata per iscritti. L'assemblea provinciale si riunisce, di norma, almeno una volta all'anno. E' convocata in via ordinaria e straordinaria dall'Esecutivo, fermo restando le disposizioni statutarie comuni in materia di convocazioni assembleari.
L'assemblea provinciale elegge a suffragio universale il Presidente, l'Esecutivo, il Tesoriere, i consiglieri federali regionali, i delegati all'assemblea nazionale e a quella regionale, l'eventuale Consiglio federale provinciale.
Laddove il numero degli iscritti alla Federazione provinciale sia superiore a 800 è possibile allestire più seggi elettorali, con eventuale assemblea, in ambiti territoriali omogenei affidando all'Esecutivo provinciale l'individuazione delle modalità di esecuzione in armonia con le analoghe disposizioni vigenti a livello regionale.
Le modalità di elezione, funzionamento e finanziamento degli organi della Federazione provinciale sono stabilite negli appositi regolamenti adottati dall'assemblea regionale.
Le deliberazioni dell'assemblea provinciale sono adottate a maggioranza dei presenti aventi diritto di voto.
La mozione politica approvata è vincolante per gli organi della Federazione provinciale.

art.9 Presidente, Esecutivo, Tesoriere ed eventuale Consiglio federale provinciale

Il Presidente, l'Esecutivo, il Tesoriere sono eletti dall'assemblea provinciale con le stesse modalità, funzioni e compiti in ambito provinciale dei corrispondenti organi regionali. L'eventuale Consiglio federale viene eletto dall'assemblea provinciale secondo le modalità generali previste per l'elezione di organi, mentre funzioni e compiti sono analoghi in ambito provinciale del corrispondente organo regionale.

art.10 modalità di elezione dei delegati all'assemblea nazionale

I delegati all'assemblea nazionale sono eletti dalle assemblee delle federazioni provinciali riconosciute.
I delegati vengono assegnati secondo i seguenti criteri:
- 1 delegato assegnato di diritto ad ogni federazione provinciale;
- 350 delegati assegnati proporzionalmente alle federazioni provinciali sia in base ai voti sia alla percentuale di voto ottenuti dalle province alle ultime elezioni nazionali (politiche/europee), secondo la tabella allegata;
- 350 delegati assegnati proporzionalmente alle federazioni provinciali in base al numero di iscritti raggiunto dalle province nell'ultima campagna di adesione, secondo la tabella allegata.
Le federazioni provinciali non riconosciute eleggono il solo delegato di diritto soltanto se queste abbiano raggiunto almeno il 50% degli iscritti occorrenti al proprio riconoscimento.

                            TITOLO III
           FEDERAZIONI DI COMUNE METROPOLITANO

........................................................................................................................................

                            TITOLO IV
  ASSOCIAZIONI COMUNALI - ASSOCIAZIONI INTERCOMUNALI - CIRCOLI LOCALI

art. 11 Associazioni comunali

L'Associazione comunale è riconosciuta dalla Federazione regionale ove ricorra il seguente requisito:
- 10 iscritti con l’aggiunta di un rapporto iscritti-abitanti pari a 1 ogni 6000.
La Federazione regionale verifica, inoltre, che non vi siano sovrapposizioni di territorio tra l'associazione in fase di costituzione ed associazioni comunali o intercomunali già costituite.
Il Comitato promotore di una nuova associazione, richiesto e ottenuto il riconoscimento, tiene un'assemblea pubblica degli iscritti per la sua costituzione adeguatamente pubblicizzata in cui vengono eletti gli organi dell'associazione stessa.
La costituzione di una nuova associazione e gli organi eletti vanno immediatamente comunicati alla Federazione Nazionale dalle Federazioni Regionali.
L'associazione comunale è costituita da tutti gli iscritti Verdi residenti nel territorio del comune, ovvero stabilmente dimoranti per motivi di studio o lavoro documentabili solo su richiesta scritta anticipata. Non possono costituirsi due o più associazioni comunali nel territorio dello stesso comune.
L'associazione comunale è responsabile delle scelte politiche al proprio livello.
Verifica l'esistenza dei requisiti di costituzione e organizza sul territorio i circoli locali (territoriali o tematici).
Sono organi dell'associazione comunale: l'assemblea, il Presidente e l'Esecutivo.
L'assemblea si riunisce, di norma, almeno una volta l'anno. E' convocata in via ordinaria e straordinaria dall'Esecutivo, fermo restando le disposizioni statutarie comuni in materia di convocazioni assembleari.
L'assemblea elegge gli organi dell'associazione e stabilisce le scelte politiche che impegnano l'associazione comunale.
Le deliberazioni dell'assemblea sono adottate a maggioranza dei presenti aventi diritto di voto.
Il Presidente e l'Esecutivo sono eletti in assemblea con le stesse modalità e funzioni in ambito comunale dei corrispondenti organi regionali e provinciali.

art.12 Associazioni intercomunali

L'Associazione intercomunale è riconosciuta dalla Federazione Regionale ove ricorra il seguente requisito:
- 10 iscritti con l'aggiunta di un rapporto iscritti-abitanti per ogni comune facente parte l'associazione intercomunale pari a 1 ogni 6000.
La Federazione regionale verifica, inoltre, che non vi siano sovrapposizioni di territorio tra l'associazione in fase di costituzione ed associazioni comunali o intercomunali già costituite.
I comuni devono essere tutti compresi in un'area territoriale omogenea di una stessa regione. Per omogeneità del territorio si intende l'ambito amministrativo o elettorale partendo da quello più limitato territorialmente quali ad esempio la Comunità montana, il collegio provinciale, della camera, del senato, o ambiti territoriali, individuati dalla federazione regionale, che condividono stesse esigenze del territorio.
Un comune non può far parte di più associazioni intercomunali. Un capoluogo di provincia, o di regione, o un comune con popolazione superiore a 50.000 abitanti non può far parte di un'associazione intercomunale.
L'associazione intercomunale è costituita da tutti gli iscritti Verdi residenti nel territorio dei comuni che ne fanno parte, ovvero stabilmente dimoranti per motivi di studio o lavoro documentabili solo su richiesta scritta anticipata.
Prerogative, modalità, funzioni e organi sono per analogia identici all'associazione comunale.

art.13 Circoli locali (territoriali o tematici)

Gli iscritti possono organizzarsi in Circoli locali che per essere riconosciuti dall'Associazione comunale o intercomunale devono essere composti da un numero definito di iscritti.
I Circoli locali possono essere territoriali o tematici. Si intendono territoriali quando si organizzano su base circoscrizionale o di quartiere e devono essere composti da almeno 25 iscritti; tematici quando si organizzano su temi specifici di studio e discussione finalizzati alla elaborazione e alla proposta programmatica, devono essere composti da almeno 10 iscritti, e possono essere aperti alla partecipazione degli esterni.
L'associazione comunale/intercomunale verifica che non vi siano sovrapposizioni di ambito territoriale tra circoli territoriali, e sovrapposizione di temi di studio tra quelli tematici.
I Circoli locali devono essere coordinati nell'attività dall'Associazione e possono dotarsi di propri rappresentanti. L'Associazione comunale/intercomunale può delegare al Circolo locale specifiche iniziative, determinandone l'ambito di intervento e fornendo eventuali mezzi e strumenti necessari

Art. 14 Finanziamento delle Organizzazioni Territoriali Verdi. Sostenitori. Contributi degli eletti.

Ogni Organizzazione territoriale individua i criteri di coinvolgimento degli aderenti nell’autofinanziamento.
Eventuali erogazioni di finanziamento pubblico e altre contribuzioni istituzionali a qualsiasi titolo trasferite alle Organizzazione territoriale riconosciute sono distribuite come previsto dall'art. 17 delle Norme Attuative Statutarie della Federazione dei Verdi.
Le erogazioni e le contribuzioni previste per le Federazioni provinciali riconosciute sono trasferite dalla Federazione Nazionale alle Federazioni Regionali che sono tenute a girarle a dette Federazioni provinciali.
Così come stabilito all'art. 18 delle Norme Attuative Statutarie della Federazione dei Verdi, anche a livello delle Organizzazioni Territoriali è prevista la figura del Sostenitore, che pur non aderendo ai Verdi intenda cooperare alle sue iniziative, pagando una quota ed eventualmente partecipando a specifiche iniziative.
I rapporti con i Sostenitori sono tenuti sia a livello nazionale, per l'invio di materiale di informazione, sia a livello locale, per il coinvolgimento nelle iniziative.
Tali rapporti devono avvenire attraverso l'assoluta trasparenza e pubblicità sia dell'operato che dell'iniziativa sostenuta. Le Organizzazioni Territoriali sono tenute a trasmettere, annualmente, alla Federazione Nazionale, l'elenco dei Sostenitori.
I Parlamentari Verdi, italiani e europei, o gli eletti in quota Verde al Parlamento italiano e europeo sono tenuti a versare alla Federazione dei Verdi una quota dell'indennità, al netto delle ritenute fiscali e previdenziali, pari al 33%.
I Verdi eletti e/o nominati negli Enti Locali sono tenuti a versare all'organizzazione territoriale del livello corrispondente una quota dell’indennità, al netto delle ritenute fiscali e previdenziali, pari al 30% per l'ambito regionale, al 15% per quello provinciale e per quello comunale.
Gli inadempienti, previa diffida, perdono il diritto ad essere nuovamente candidati per i Verdi alle successive elezioni a qualunque livello.

Art.15 Disposizioni Comuni alle Federazioni regionali e Provinciali

Le Federazioni regionali, anche al fine di operare pubblicamente come struttura di servizio che faciliti la partecipazione dei cittadini alla vita politica, sono tenute a dotarsi di una sede regionale con telefono e fax.
Le Federazioni regionali e Provinciali, pena la mancata erogazione delle quote di loro spettanza, sono tenute a dotarsi di Codice Fiscale, di un proprio conto corrente bancario ed eventualmente di un proprio conto corrente postale. Eventuali modificazioni vanno immediatamente comunicate alla Federazione nazionale. Le Federazioni regionali e provinciali devono tenere un brogliaccio di Prima Nota dal quale verrà elaborato il bilancio consuntivo.

                     Norma di carattere generale

La rappresentanza politica di un territorio è attribuita all'organizzazione territoriale del livello corrispondente. Laddove tale livello mancasse o venisse meno, la rappresentanza è attribuita al livello territoriale superiore esistente.
Tutto quanto non previsto nei regolamenti nazionali sulle modalità di espressione del voto a suffragio universale, viene definito dall'esecutivo del livello corrispondente interessato e comunicato nella convocazione assembleare.

                   ____________________________

Il coordinamento dei testi approvati e le interpretazioni delle norme sono demandate all'Esecutivo Nazionale.

 

    REGOLAMENTO E MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DEL GIURI' NAZIONALE
                   (ex art.22 Norme attuative statutarie)

Art.1

Il Giurì nazionale si riunisce presso la Federazione Nazionale dei Verdi, nella cui sede è organizzata la propria segreteria che svolge i compiti attribuiti dal presente regolamento.

Art. 2
Possono ricorrere al Giurì nazionale tutti gli iscritti la cui adesione risulti validamente in atto al momento della presentazione del ricorso. Il ricorso promosso da persona non validamente iscritta, ovvero da persona che, ancorchè iscritta negli anni precedenti, non abbia rinnovato l'adesione, è dichiarato inammissibile.

Art.3
Il ricorso deve contenere l'indicazione della decisione che si contesta e le motivazioni per cui viene ritenuta invalida, nonchè le norme dello statuto o dei regolamenti che si reputano violate.
Nel ricorso devono essere indicati i contro interessati. Sono da ritenersi contro interessati i rappresentanti politici degli organi le cui decisioni sono contestate, nonché ogni iscritto che potrebbe subire diretto nocumento dalla pronuncia del Giurì. 
Il ricorso deve essere sottoscritto personalmente da parte dell'iscritto. Non sono ammesse deleghe o conferimenti di procure, anche ad avvocati. E' invece facoltà dell'iscritto farsi assistere da legali nell'udienza di discussione, qualora questa abbia luogo.
La mancanza di uno dei requisiti richiesti dal presente articolo rende il ricorso inammissibile.

Art. 4
I ricorsi devono essere presentati alla segreteria del Giurì nazionale nel termine perentorio di quindici giorni dalla data di assunzione della decisione che viene impugnata. Oltre detto termine il Giurì ritiene il ricorso ammissibile ove il ricorrente provi l'esistenza di un legittimo impedimento e chiede di essere rimesso in termini. In ogni caso non sono ammissibili ricorsi trascorsi 40 giorni.
Il ricorso va presentato mediante invio di plico raccomandato indirizzato alla segreteria tecnica del Giurì presso la segreteria nazionale dei Verdi. Per il computo dei termini fa fede la data di spedizione del plico.

Art. 5
La segreteria del Giurì ricevuto il ricorso, provvede a verificare la validità dell'iscrizione alla Federazione Nazionale dei Verdi da parte del ricorrente.
La segreteria comunica il ricorso, anche tramite fax, a tutti i contro-interessati indicati, nonchè agli iscritti che abbiano interesse a partecipare al giudizio; ove gli iscritti siano in numero tale da rendere difficoltosa la comunicazione, la stessa può essere inviata solo ad alcuni di loro.
La comunicazione del ricorso contiene l'invito a formulare eventuali controdeduzioni entro il termine perentorio di dieci giorni, nonchè l'invito a formulare, entro lo stesso termine, richiesta di essere sentiti personalmente dinanzi al Giurì nel giorno fissato per la discussione del ricorso.
La segreteria forma un fascicolo per ciascun ricorso che può essere liberamente consultato da ogni iscritto che abbia interesse ad intervenire, tranne che il Presidente del Giurì abbia disposto che la consultazione degli atti relativi ad un determinato fascicolo possa essere consentita esclusivamente previa autorizzazione.

Art. 6
Scaduti i termini di cui all'articolo precedente la segreteria rimette il fascicolo al Presidente del Giurì che provvede a convocare gli altri membri per la decisione del ricorso che dovrà essere depositata entro venti giorni dalla data di ricezione del fascicolo.
Nel caso in cui un ricorrente o uno dei contro-interessati abbia chiesto di essere sentito il Presidente del Giurì, fissa il giorno e l'ora della discussione del ricorso dandone comunicazione a tutte le parti, la decisione dovrà essere depositata nei successivi venti giorni.
Ove il Giurì non abbia assunto la propria decisione all'unanimità i componenti dissenzienti possono depositare unitamente alla decisione memoria in cui viene esplicata la loro diversa opinione.

Art. 7
Ove il Giurì ritenga indispensabile per assumere la decisione l'acquisizione di documenti o il compimento di attività istruttorie, decide di conseguenza senza essere vincolato dal rispetto di norme procedurali salvo quella generale del principio del contraddittorio. L'attività istruttoria può essere delegata dal Presidente ad uno o più componenti del Giurì.
In ogni momento il Giurì può disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di iscritti che dovessero risultare interessati alla decisione.
Il Giurì non può disattendere le risultanze di verbali e di documenti attestanti attività compiute da organi della Federazione, ad eccezione del caso in cui vi sia l'accordo di tutte le parti nel ritenere tali documenti viziati da errore materiale.
Qualora un documento venga impugnato in tutto o in parte per falsità ideologica o materiale, il Giurì, ove ravvisi la rilevanza e non la manifesta infondatezza della questione, sospende il giudizio, assegnando alla parte istante un termine perentorio entro il quale proporre dinanzi alla autorità giudiziaria ordinaria la relativa denuncia.
Nel caso in cui detta denuncia non sia formalizzata il Giurì non tiene conto delle contestazioni circa la falsità, decidendo la controversia. Nel caso in cui la denuncia venga presentata il Giurì sospende il giudizio fino alla decisione definitiva da parte dell'autorità giudiziaria ordinaria.

Art. 8
Le decisioni del Giurì sono definitive e vincolanti per tutti gli iscritti e per ogni organo della Federazione Nazionale dei Verdi. La loro attuazione è di esclusiva competenza dell'esecutivo nazionale che può delegare un proprio componente a compiere ogni attività utile allo scopo.
In caso di inadempienza dell'esecutivo nazionale, la parte vittoriosa può ricorrere al Giurì affinchè venga fissato un termine perentorio per l'attuazione della sua decisione.

                 ________________________________

Il coordinamento dei testi approvati e le interpretazioni delle norme sono demandate all'Esecutivo Nazionale.